Legittimità dell'avviso di accertamento motivato per relationem ad un processo verbale di constatazione
La Cassazione, in tema di processo verbale di constatazione, ha ricordato (Cass. civ., Sez. v, 14 gennaio 2015, n. 449) come:
"laddove l'avviso di accertamento richiami un verbale di constatazione regolarmente notificato al contribuente, che a sua volta rinvii ad ulteriori processi verbali redatti a carico di altri soggetti non notificati al contribuente, non si ha nullità dell'accertamento tributario, se gli atti notificati contengano comunque gli elementi necessari ad individuare la pretesa tributaria, a prescindere dalla materiale allegazione degli atti ulteriori (Cass., n. 12394/02).
Analogamente, si ritiene legittimo l'avviso di accertamento motivato per relationem ad un processo verbale di constatazione riferito a documenti rinvenuti presso terzi, se essi siano resi conoscibili al contribuente tramite allegazione o riproduzione del contenuto nel processo verbale rifatti, in base al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 3 (così come, in materia di imposte dirette, al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. c), l'Ufficio può procedere ad accertamento - a prescindere dalla previa ispezione presso il contribuente - qualora l'esistenza di operazioni imponibili risulti da verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti nonché da altri atti e documenti in suo possesso; ciò in coerenza con la disciplina sull'istruttoria e sulla motivazione degli atti impositivi (D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 33; D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 51 e 52), che consente all'Amministrazione Finanziaria anche di avvalersi dell'attività di altri organi a fondamento dell'esercizio della potestà impositiva (Cass. n. 13486/2009)".
Nel caso di specie, dal