La concreta applicazione del nuovo credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate sul territorio dello Stato, introdotto in sostituzione del super e dell’iper ammortamento, ha già evidenziato alcuni inconvenienti di ordine pratico conseguenti all’obbligo di riportare sui documenti di acquisto un espresso riferimento alla norma agevolativa.
Gli inconvenienti nascono dalla constatazione che il vigente obbligo generalizzato di fatturazione elettronica mal si concilia con il nuovo adempimento richiesto ai beneficiari, il che richiede evidentemente un sollecito intervento del MISE per individuare, se possibile, modalità alternative per rispettare il predetto adempimento, in particolare anche dopo l’acquisizione dei beni agevolabili.
La normativa di riferimento per il credito d’imposta per nuovi investimenti
L’art. 1, commi da 184 a 197, della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) disciplina il nuovo credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate sul territorio dello Stato.[1]
Di fatto, la legge di bilancio ha modificato le precedenti deduzioni dal reddito rappresentate dal super ammortamento, dall’iper ammortamento per i beni materiali e dall’iper ammortamento per i beni immateriali in un credito d’imposta, variamente quantificato, prevedendo anche una conseguente nuova disciplina di utilizzo dell’agevolazione.
Peraltro, la trasformazione da deduzione dal reddito in credito d’imposta è avvenuta nel corso del procedimento di approvazione dello schema di legge di bilancio del 2020, il quale, al contrario, conteneva ancora il mantenimento del super e dell’iper ammortamento; tale circostanza, non consente di individuare le motivazioni del Legislatore che ha inteso introdurre la nuova disciplina, così come non consente, al momento, di individuare un quadro chiaro e corretto di funzionamento della stessa.
In particolare, tra le disposizioni ancora poco chiare, sicuramente v’è quella contenuta nel comma 195 che prevede quanto segue:
“Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni del presente articolo.”
E’ possibile approfondire nei seguenti articoli:
Modello credito d’imposta per gli investimenti al Sud e nelle ZES
Maggiore controllo sugli investimenti agevolati
La finalità della norma sembra essere quella di consentire un più efficace controllo sul rispetto del limite massimo di cumulo previsto dal comma 192 e lascia intravedere (effettivo sostenimento) anche un possibile controllo sulle modalità di pagamento degli investimenti agevolati realizzati.
In ogni caso, se questa, dunque, è la disposizione, la sua concreta applicazione però deve fare i conti con:
- la mancata indicazione di un termine entro il quale apporre la dicitura;
- l’obbligo della fatturazione elettronica e