La corretta verifica della continuità aziendale è uno dei compiti più critici per il revisore
Il bilancio, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 27.01.2010, n.39 e dal Principio di Revisione ISA 720b, deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta.
E’ quindi la direzione a essere responsabile per la predisposizione della relazione sulla gestione, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge.
La relazione sulla gestione
Secondo quanto previsto dall’art. 2428, c.c., dalla relazione sulla gestione devono in ogni caso risultare:
- le attività di ricerca e di sviluppo;
- i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
- il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;
- il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni.
Valutazione della continuità aziendale
Il revisore deve valutare la valutazione della Direzione in merito alla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento.
Nell'apprezzare la valutazione della direzione in merito alla capacità de