Ripristinata ACE, eliminata mini Ires

Il Disegno Di Legge di Bilancio 2020, all’articolo 30, prevede a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, in sostanza dal 2019, il ripristino dell’applicazione del meccanismo fiscale di Aiuto alla Crescita Economica – ACE

Ripristinata ACE

Il Disegno Di Legge di Bilancio 2020, all’articolo 30, prevede a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, in sostanza dal 2019, che sia ripristinata ACE, il meccanismo fiscale di Aiuto alla Crescita Economica, a suo tempo istituito dall’articolo 1 del Decreto Legge n. 201 del 2011 e abrogato dalla legge di bilancio 2019.

La disciplina viene ripristinata attraverso l’abrogazione espressa delle disposizioni che avevano soppresso la disciplina dell’ACE per sostituirla con diverse misure di incentivo alle imprese, legato al reinvestimento degli utili.

L’articolo 30 stabilisce ora l’applicazione del trattamento fiscale agevolato alle imprese il cui capitale proprio viene incrementato mediante conferimenti in denaro e accantonamenti di utili a riserva.

 

L’agevolazione

Al fine di costituire un incentivo per la patrimonializzazione delle imprese, l’ACE consente di dedurre dal reddito delle società di capitali, di persone e ditte individuali in contabilità ordinaria, un importo che corrisponde al rendimento figurativo degli incrementi di capitale.

 

Il calcolo della ripristinata ACE

Il calcolo dell’importo deducibile si effettua a partire dalla sommatoria dei componenti che hanno inciso sul capitale,

positivamente (conferimenti e utili accantonati)

e

negativamente (riduzioni di patrimonio con attribuzione ai soci, acquisti di partecipazioni in società controllate, acquisti di aziende o rami di aziende).

Il risultato viene confrontato con il patrimonio netto contabile risultante dal bilancio di esercizio, determinando l’incremento patrimoniale che costituisce la base di calcolo dell’ACE.

L’importo deducibile viene calcolato moltiplicando tale base per un’aliquota percentuale fissata nell’1,3%.

 

[per gli aspetti contabili puoi consultare questo approfondimento: L’aiuto alla crescita economica – A.C.E.]

 

Altre regole della ripristinata ACE già previste dalla Legge di Bilancio 2017

I commi da 549 a 552 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) avevano modificato l’ACE, stabilendo:
– nell’ambito delle procedure che disciplinano la crisi dell’impresa, che la riduzione dei debiti dell’impresa non costituisce sopravvenienza attiva per l’eccedenza relativa all’ACE;
– specifiche limitazioni all’utilizzo delle eventuali eccedenze di ACE;
– per i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione, che la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell’incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010;
– l’applicazione dell’ACE alle persone fisiche, alle società in nome collettivo ed a quelle in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, senza che a ciò vi si provvedesse con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, così come invece previsto in origine dall’articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 201 del 2011, identificando la base di calcolo per l’incremento del capitale proprio.

 

La legge di Bilancio 2019 aveva abrogato l’ACE

Per ripristinare la disciplina dell’ACE, il comma 1 dell’articolo 30 abroga espressamente le disposizioni recate dall’articolo 2, commi dall’1 all’8, del decreto legge n. 34 del 2019 e articolo 1, comma 1080, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019). Tali disposizioni avevano previsto di sopprimere la disciplina dell’ACE, per sostituirla con diverse misure di incentivo per le imprese che reinvestono i propri utili.

In particolare, il comma 1080 della legge di bilancio 2019 aveva disposto l’abrogazione dell’articolo 1 del decreto legge n. 201 del 2011 e dei commi da 549 a 553 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2017.

 

Sparisce la mini-ires

Allo stesso tempo, l’articolo 1, commi da 28 a 34 della medesima legge di bilancio 2019, aveva previsto l’introduzione di un’aliquota ridotta al 15%  per l’imposta sui redditi di impresa, da applicare agli utili destinati all’acquisto di beni strumentali e alle nuove assunzioni. Successivamente, l’articolo 2 del decreto legge n. 34 del 2019, ha sostituito l’agevolazione IRES al 15% in favore di imprese che reinvestono i propri utili o effettuano nuove assunzioni, con un diverso incentivo che prevede una progressiva riduzione dell’aliquota IRES sul reddito di impresa correlata al solo reimpiego degli utili. Anche tale regime agevolativo viene tuttavia abrogato dalla disposizione in esame, che prevede la ripristinata ACE.

 

11 novembre 2019

Vincenzo D’Andò