Esenti IVA le prestazioni delle Associazioni ai non associati

L’esenzione dall’Iva non è soggetta alla condizione che le prestazioni di servizi siano offerte esclusivamente agli associati.
Via libera, dunque, alle prestazioni agli associati senza Iva anche in presenza di servizi fornite a terzi.

Lo ha sentenziato la Corte di Giustizia UE: sulle prestazioni di servizi arriva un sì all’esenzione Iva anche per i non soci dell’associazione: esenti IVA le prestazioni delle Associazioni ai non associati

L’esenzione dall’Iva non è soggetta alla condizione che le prestazioni di servizi siano offerte esclusivamente agli associati.

Via libera, dunque, alle prestazioni agli associati senza Iva anche in presenza di servizi fornite a terzi.

 

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Lo stabilisce Corte di Giustizia UE

Lo ha stabilito la Corte di Giustizia UE, con la sentenza del 20 novembre 2019, causa C-400/2018, che si è soffermata sulla normativa belga in relazione al contrasto con l’agevolazione prevista dalla sesta direttiva UE che non pone la condizione di attività esclusiva a favore dei membri dell’associazione.

In particolare, secondo gli eurogiudici, la normativa Iva belga contrasta con il diritto europeo nella misura in cui subordina la concessione dell’esenzione dall’Iva alla condizione che le associazioni forniscano servizi esclusivamente ai loro membri.

In tal modo, tali associazioni che forniscono servizi anche a chi non è membro sarebbero integralmente soggette all’imposta, anche per i servizi prestati ai loro associati.

 

Il fatto che ha portato alla sentenza che dichiara Esenti IVA le prestazioni delle Associazioni ai non associati

Un’associazione belga, specializzata nell’informatica ospedaliera, fornisce sia prestazioni di servizi informatici ospedalieri agli ospedali a essa affiliati in qualità di membri, sia prestazioni di servizi a soggetti non membri.

In seguito conclude con una società un accordo di cooperazione al fine di sviluppare in comune, ma su incarico dell’associazione, applicazioni software nuove o innovative per gli ospedali affiliati a quest’ultima in qualità di membri.

L’associazione non si registra come soggetto passivo Iva, giacché convinta di non svolgere attività soggetta all’imposta o, quantomeno, di potere fruire dell’esenzione prevista dalla legge belga.

Nel contesto l’amministrazione fiscale belga è, invece, del parere che i servizi resi reciprocamente tra l’associazione e la società dovessero essere assoggettati a Iva, con conseguente notifica di un’intimazione di pagamento.

La decisione

Come osservato dalla Corte di giustizia UE, sebbene un’associazione autonoma di persone, come quella del caso in questione, fornisca prestazioni di servizi anche a non associati, ciò non toglie che le prestazioni di servizi che essa fornisce ai propri membri contribuiscano direttamente all’esercizio delle attività di interesse pubblico di cui alla suddetta disposizione.

Ne consegue, dunque, che negare il beneficio ad un’associazione autonoma di persone che soddisfa tutte le condizioni previste dalla disposizione agevolativa, per il solo fatto che la stessa fornisce prestazioni di servizi anche a chi non è membro, avrebbe l’effetto di limitare l’ambito di applicazione della suddetta disposizione, escludendo dall’esenzione prestazioni fornite ai propri membri, limitazione che non è confermata dalla finalità della direttiva.

Pertanto, concludono gli euro giudici, l’esenzione dall’Iva non è soggetta alla condizione che le prestazioni di servizi in questione siano offerte esclusivamente agli associati.

Peraltro, nel caso di specie il tutto avviene nel pieno rispetto del principio della concorrenza.

Conclusione della Corte europea

“L’art. 13, parte A, paragrafo 1, lettera f), della sesta direttiva 77/388/Cee deve essere interpretato nel senso che osta a una disposizione nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che subordina la concessione dell’esenzione dall’Iva alla condizione che le associazioni autonome di persone forniscano servizi esclusivamente ai loro membri, il che comporta che, in caso di prestazioni a soggetti diversi da questi, vengano sottoposte integralmente a imposta anche quelle fornite ai propri membri”.

 

21 novembre 2019

Vincenzo D’Andò