Compensazione crediti senza visto di conformità: sanzione fissa o proporzionale?

La compensazione di crediti tributari senza l’apposizione del visto di conformità è da assoggettare ad una sanzione fissa (in qualità di errore solo formale) o proporzionale? Vediamo quanto recentemente espresso dalla CTP di Vicenza.

Sul tema della sanzione compensazione crediti senza visto la CTP di Vicenza, con la sentenza 346/19 pronunciata dalla Sezione IV in data 25/09/2019 e depositata il 07/10/2019, proseguendo in un filone giurisprudenziale che si sta consolidando (vedi anche CTP e CTR di Milano e Cass., sez. V, 28 settembre 2018, n. 23506), ha ribadito il principio di proporzionalità vigente nel diritto comunitario, affermato dalla Corte di giustizia UE, in particolare nelle controversie che riguardano la compatibilità della normativa IVA italiana con il diritto comunitario.

 

Principio di proporzionalità secondo Corte UE in tema di sanzioni Iva

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La Corte UE ha, infatti, da tempo affermato che le sanzioni in tema di IVA devono rispettare il principio della proporzionalità (Corte di giustizia C-272/13) e ha espresso forti perplessità sulla sanzione prevista dall’art. 13 del D.lgs. 471/1997 che punisce l’omesso versamento dell’imposta con una sanzione del 30%.

Occorre verificare la natura e la gravità dell’infrazione, nonché le modalità di determinazione dell’importo della stessa.

In mancanza di un tentativo di frode o di un danno al bilancio dello Stato, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte Ue, un versamento tardivo dell’Iva costituisce solo una violazione formale.

Quando la sanzione è determinata in una maggiorazione dell’imposta, in base ad una percentuale forfettaria e senza che vi sia una possibilità di gradazione, potrebbe anche risultare eccedente rispetto alla necessità di assicurare l’esatta riscossione ed evitare l’evasione.

In questi casi la Corte Ue ha ritenuto che il versamento di interessi moratori possa costituire di per sé una sorta di sanzione più che adeguata in caso di violazione di un mero obbligo formale, a condizione comunque che non ecceda quanto necessario al conseguimento degli obiettivi perseguiti (garantire l’esatta riscossione dell’Iva ed evitare l’evasione).

 

Compensazione crediti senza visto: è soggetta a sanzione fissa per errori formali

La CTP di Vicenza, che già si era pronunciata nello stesso senso con la sentenza 460/1/2017, dopo aver premesso che non è in contestazione l’esistenza del credito, ma solo l’impossibilità di compensazione perché manca il visto di conformità e che, quindi, per l’Erario non vi è stato alcun danno, accoglie il ricorso in quanto:

“si ritiene che il visto di conformità richiesto per effetto della compensazione dei crediti di imposta in compensazione sia un adempimento che deve essere osservato nella redazione della dichiarazione avente natura formale, finalizzato e funzionale al controllo anticipato della esistenza e spettanza del credito compensabile mediante l’attribuzione della relativa verifica ad un professionista abilitato. 

Il sistema sanzionatorio non può colpire il contribuente per ogni trascurabile irregolarità o violazione e non può essere disgiunto dagli obbiettivi per cui la legge colpisce e sanziona. 

Vale a dire la prevenzione delle frodi in danno all’Erario, il contrasto all’evasione delle imposte, lo scoraggiare le elusioni tributarie e l’assicurazione della esatta riscossione del carico tributario. 

Tanto che lo statuto del contribuente impone all’Amministrazione di instaurare un contraddittorio col contribuente, al fine di rimuovere quegli ostacoli o incomprensioni o equivoci, che sempre ci possono essere. 

Una sanzione pari al 30% per irregolarità formale, irrogata tra l’altro senza aver preventivamente invitato la società a regolarizzare la sua posizione in relazione al necessario attestatore, è in contrasto con le finalità e il sistema statutario predetto (art.6/comma 5 dello statuto). Cfr Sentenza del 06/08/2019 n. 3335 – Comm. Trib. Reg. per la Lombardia Sezione/Collegio 16. 

Stante la natura di adempimento formale da osservare nella redazione della dichiarazione, le violazioni che consistono nella omessa apposizione o nella apposizione del visto da parte di soggetto non abilitato (non anche nel vizio nell’apposizione del visto da parte di soggetto abilitato che configura tutt’altro scenario sanzionatorio), sono sanzionate ai sensi dell’articolo 8 del D.Lgs. 471/1997 per un importo pari ad euro 250,00. CFR Commissione Tributaria Milano n. sentenza 1630/22/18 del 12 aprile 2018.”

Pertanto, alla luce di quanto espresso dalla CTP di Vicenza, la compensazione di crediti senza l’apposizione del visto di conformità è soggetta alla sanzione fissa per errori formali e non a quella proporzionale.

 

A cura di Giuseppe Zambon

Giovedì 14 Novembre 2019