Assenteismo del socio in assemblea: la posizione dei notai del triveneto

È stata recentemente elaborata dalla commissione notarile del triveneto una posizione significativa riguardo il comportamento inadempiente del socio di società di capitali che non partecipa sistematicamente alle assemblee societarie. Tale mancanza del socio, assai diffusa nella prassi, non aveva fin ora trovato soluzione. La legge infatti non ha espressamente previsto la possibilità di adottare alcun provvedimento in merito.

Assenteismo del socio in assemblea: la posizione dei notai del triveneto Socio di società di capitali assenteista: premessa

 

Ricordiamo che nelle società di capitali bisogna tenere presente il principio cardine che ispira la loro disciplina, illustrata molto dettagliatamente, assieme a quella delle società di persone, dall’avvocato Tassitani Farfaglia.

La qualità di socio, sia nelle società per azioni che nelle società a responsabilità limitata, non è legata alla figura del socio come persona, a differenza delle società di persone, quanto alla sua partecipazione in società, sia essa rappresentata da azioni o quote.

L’assenteismo dunque non è riconducibile ad una delle cause previste dal codice civile di esclusione del socio dalla società a responsabilità limitata, né tantomeno dalla società per azioni per la quale non sono nemmeno codificate delle possibili cause di esclusione del socio.

 

L’intervento dei Notai del Triveneto

 

Una soluzione al problema è stata individuata dai Notai del Triveneto, i quali hanno ricondotto l’assenteismo in assemblea a una causa di esclusione del socio nelle società a responsabilità limitata ed a motivo di riscatto delle azioni del socio nelle società per azioni.

Nelle massime della commissione notarile sulla questione si sono evidenziate le condizioni necessarie affinché possa applicarsi tale provvedimento nei confronti del socio assenteista.

In particolare sono due gli argomenti su cui fa leva la commissione.

Anzitutto dev’essere previsto nello statuto della società una clausola che legittimi l’esclusione del socio nella società a responsabilità limitata o il riscatto delle sue azioni nelle società per azioni in caso di mancata partecipazione alle assemblee.

Nel primo caso si avrebbe un’ipotesi ulteriore di esclusione del socio fra quelle contemplabili nello statuto ai sensi dell’articolo 2473-bis del codice civile.

Nel secondo caso il riscatto delle azioni è lo strumento che assicura alla società il potere di escludere il socio al momento del recesso di quest’ultimo.

La clausola è operante legittimamente sin dal principio se posta nello statuto al momento della costituzione della società in quanto espressione di un comune e totale consenso dei soci.

 

Prima condizione

 

È ammesso l’inserimento della clausola anche in un momento successivo, ad una condizione.

I Notai del Triveneto ritengono che la clausola debba essere approvata da una delibera assembleare che esprima il consenso della stessa maggioranza dei soci richiesta per le modifiche dello statuto.

Nelle società per azioni, inoltre, l’operare della clausola che comporta la possibilità di riscatto delle azioni del socio ha effetto solo con riguardo al comportamento assenteista del socio successivo alla sua introduzione.

Tale conclusione raggiunta dalla commissione è giustificata dal fatto che nelle società di capitali le sfere personali dei singoli soci possono essere messe in discussione dalla maggioranza di questi, avuto riguardo ai principi generali di onestà e trattamento paritario dei soci.

Se la volontà comune dei soci vuole che la clausola investa anche i comportamenti dei soci anteriori all’accordo di inserimento della stessa nello statuto, allora è necessaria l’approvazione anche dei soci nei confronti dei quali la clausola viene inserita, ovvero quelli assenteisti.

 

Seconda condizione

 

La seconda condizione posta dalla commissione notarile è che il comportamento assenteista sia riconducibile a un periodo di tempo significativo e non sporadicamente manifestatosi.

Il socio pertanto può non presentarsi all’assemblea per un motivo fortuito o per scelta non essendoci un vincolo legislativo che impone la partecipazione all’assemblea.

L’assenza, tuttavia, quando sistematica, può danneggiare gli interessi della società e pertanto si è resa opportuna l’individuazione di un espediente volto ad eliminare dalla società quei soci che possiamo definire “parassiti”.

 

Studio Legale Avvocato Tassitani Farfaglia – Padova

Venerdì 15 novembre 2019