La Cassazione ha fornito alcuni chiarimenti sull’applicabilità dell’aliquota IVA agevolata del 4% in caso di appalti per la costruzione di fabbricati. Ecco quanto espresso dalla Suprema Corte.
Aliquota IVA agevolata del 4% e costruzione di fabbricati in appalto
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 28070 del 31/10/2019, ha chiarito alcuni rilevanti profili in tema di applicazione dell’aliquota agevolata Iva su appalti per costruzioni di fabbricati.
Ai fini della spettanza dell’aliquota Iva agevolata al 4%, la nozione di “fabbricato“, che coincide con quella di «casa di abitazione anche se comprendente uffici e negozi che non abbiano il carattere di abitazione di lusso», è da intendere come singolo “complesso immobiliare fabbricato” (o porzione di esso), nell’ottica di assicurare, nel rispetto della proporzione prefissata dal legislatore tra superficie e destinazione, la ratio di incrementare le costruzioni edilizie a destinazione funzionale prevalente abitativa.
L’effettiva prevalenza della destinazione abitativa, assicurata dal rispetto delle proporzioni prefissate dalla legge tra superficie e destinazione, va stimata quindi con riferimento al fabbricato/edificio.
Ma vediamo più nel dettaglio il caso affrontato dalla Cassazione.
Il caso: illegittima applicazione dell’aliquota Iva del 4%?
Nel caso di specie, il giudice dell’appello accoglieva l’appello della soci