Visto di conformità per il socio di società anche se virtuosa per ISA

Se un contribuente vanta un credito IRPEF da compensare, per un importo superiore a 5.000 euro annui, che gli deriva dall’attribuzione per trasparenza da una società deve apporre il visto di conformità anche se la società risulta virtuosa dall’applicazione degli I.S.A..

Socio con credito IRPEF

Il socio è tenuto a fare apporre il visto di conformità sulla propria dichiarazione dei redditi, anche se la società sia virtuosa ai fini ISA

E questo anche se per il periodo d’imposta 2018 la società abbia ottenuto un punteggio degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) pari a 8,56.

Lo ha precisato l’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 411 dell’11 ottobre 2019, rilasciata a seguito del quesito posto dal contribuente che, dal momento che la citata società gli trasferisce un credito da indicare nel quadro RH del proprio modello REDDITI PF 2019, ha chiesto di sapere se sia tenuto ad apporre il visto di conformità qualora intenda procedere ad una compensazione.

 

La società è virtuosa ai fini ISA, ha un buon voto

La società beneficia dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente  all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive.

Il socio era, invece, convinto che non fosse necessario apporre il visto di conformità sulla propria dichiarazione dei redditi giacché l’unico dato nella stessa indicato è quello relativo alla quota del credito trasferitogli dalla società partecipata che ha un livello di affidabilità fiscale conseguente all’applicazione degli ISA tale da beneficiare dell’esonero di cui all’articolo 9-bis, comma 11, lett. a), del decreto-legge n. 50 del 2017.

L’Agenzia delle entrate ha osservato che il visto di conformità non è apposto su singole voci della dichiarazione ma in relazione alla totalità dei dati esposti nel modello dal quale emerge il credito che si intende utilizzare in compensazione orizzontale oltre le soglie normativamente fissate.

 

Serve il visto per il socio

Pertanto, se a seguito dello scomputo delle ritenute subite dalla società dalle imposte dovute dal singolo socio, associato o partecipante si determina un’eccedenza di IRPEF a credito, qualora la stessa sia utilizzata ex articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio1997, n. 241, è necessario “richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 241/1997 (così articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147).

Tutto ciò a prescindere dal fatto che la società, l’associazione o l’impresa di cui all’articolo 5 del TUIR non sia tenuta all’apposizione del visto di conformità in relazione alla propria dichiarazione (perché beneficia, ad esempio, di una clausola normativa di esonero).

In conclusione, se un contribuente vanta un credito IRPEF da compensare, per un importo superiore a 5.000 euro annui, che gli deriva dall’attribuzione per trasparenza da una società deve apporre il visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 241/1997, anche se la società risulta virtuosa dall’applicazione degli I.S.A..

 

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14 ottobre 2019

Vincenzo D’Andò