Regime forfettario: il ritorno al passato può essere utile in chiave antievasione?

La Legge di bilancio 2020 potrebbe proporre una rivoluzione per il regime forfettario: si potrebbe tornare alla determinazione analitica del reddito come era nel vecchio regime dei minimi.
Cosa comporterà questa novità per i contribuenti? Produrrà effetti in chiave antievasione?

Possibile ritorno al passato per il regime forfettario. Nato dalla modifica del precedente regime dei minimi, ha semplificato la vita a milioni di partite iva – volontarie o indotte – caratterizzandosi per la quasi totale assenza di adempimenti, per l’esonero dalla temuta fattura elettronica e per l’applicazione dell’imposta su una percentuale dei ricavi senza tenere conto dei costi.  

Regime forfettario per lavoratori autonomi

Il regime dei minimi

Ecco che oggi nelle intenzioni del governo vi è il sostanziale ritorno al regime dei minimi con la reintroduzione di tutti i limiti che lo caratterizzavano. Valore dei beni strumentali non superiore a 20.000 euro, compensi per prestazioni di lavoro ma innalzati a 20.000 euro rispetto ai 5.000 euro previsti in precedenza, limite dei ricavi che potrebbe rimanere a 65.000 euro ma con obbligo di utilizzo della fattura elettronica superati i 30.000 euro. Completano il quadro la reintroduzione dello sbarramento all’ingresso per chi percepisce redditi da lavoro dipendente e assimilati (es: la pensione) in misura superiore a 30.000 euro annui ed infine determinazione analitica del reddito.

Elencate sommariamente le modifiche e superato quell’inziale senso di smarrimento causato dall’ennesima bizzarria di un legislatore schizofrenico è opportuno fare alcune riflessioni di ordine pratico. 

Riflessioni pratiche

Il regime dei minimi, nato più di un decennio fa con il chiaro intento di semplificare gli adempimenti e disintermediare la figura dell’odiato commercialista, è stato poi additato quale strumento di (piccola) evasione fiscale.

Non di rado infatti la determinazione analitica del reddito come differenza tra costi e ricavi faceva emergere redditi risibili quando non negativi.

La pressoché totale assenza di comunicazioni (dichiarazione iva, spesometro, ecc…) ne rendeva, e ne rende, impossibile il controllo da parte del fisco, il quale dovrebbe spendersi in faticose verifiche documentali con il rischio di recuperare poco o niente. Proviamo solo ad immaginare il controllo sull’acquisto dei beni strumentali…

 

…e quindi nasce il regime forfettario

Per ovviare all’“inconveniente” il legislatore decise di creare il regime forfettario che, tassando unicamente i ricavi, garantisce all’erario un seppur minimo gettito – il contribuente è sempre artificiosamente in utile – e risolve alla radice il problema legato al rischio di azzeramento del reddito dovuto ai costi, inerenti o meno che essi siano.

ma si pensa ad un forfettario-analitico

Per questo motivo la notizia del ritorno alla contabilità analitica desta più di una perplessità se declinata in chiave anti-evasione. Soprattutto se si tiene conto del fatto che il fisco, grazie alle numerose banche dati di cui dispone, può intercettare molto più facilmente che in passato situazioni ad alto rischio di evasione.

Anche l’introduzione dell’obbligo di emissione della fattura elettronica non pare risolutivo per il semplice fatto che oggi chi evade, emettendo fatture ai privati per ricavi che poi non dichiara, continuerà a farlo, poiché ben difficilmente il privato andrà a verificare l’effettiva emissione del documento elettronico. Non è un caso infatti se il legislatore ha sempre legato la fruizione delle detrazioni in specifici campi ad alto tasso di evasione al pagamento tracciabile, piuttosto che all’emissione della fattura.

Non sappiamo ancora se il ritorno alla contabilità analitica comporterà anche l’introduzione dell’obbligo di registrazione dei documenti contabili. Se ciò avvenisse potrebbe essere il segno che il legislatore ha riconosciuto nuova preminenza alla figura del commercialista quale garante della legalità in ambito fiscale.

21 ottobre 2019

Emanuele Mugnaini

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