L’agevolazione Mini-IRES è applicabile, con alcune particolarità, anche agli enti non commerciali (la cui fiscalità presenta sempre aspetti specifici). Vediamo la normativa ed un esempio pratico di calcolo.
La revisione 2019 della Mini IRES
L’articolo 2 del Decreto-Legge n. 34 del 2019 (c.d. “Decreto crescita”), convertito in Legge n. 58 del 2019, ha abrogato e sostituito i commi da 28 a 34 dell’art. 1. della Legge n. 145 del 2018 (Legge di bilancio per il 2019) che avevano introdotto, anche per gli enti non commerciali, la c.d. “Mini-IRES”.
La Mini IRES consiste in una riduzione dell’aliquota IRES per la parte del reddito complessivo netto, cioè del reddito imponibile IRES (calcolato, per gli enti non commerciali, secondo quanto previsto dagli artt. 143, 148 e 144 del TUIR, che abbiamo esaminato in precedenza), corrispondente agli utili del periodo di imposta precedente conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, accantonati a riserve disponibili, nei limiti dell’incremento di patrimonio netto (dato da: capitale sociale + riserve + utile di esercizio) in tal modo realizzato.
La Mini IRES per gli enti non commerciali
E’ chiaro che per quanto riguarda gli enti non commerciali di cui alla lettera c)