L’Agenzia delle Entrate ha affermato che l’errata compilazione del modello ISA può incidere sulla spettanza dei benefici del regime premiale… ma la sua tesi non sembra solida e vanno fatte alcune considerazioni.
Agenzia delle Entrate: benefici premiali ISA illegittimi se derivano da dati incorretti o incompleti
L’Agenzia delle Entrate sostiene che:
Il raggiungimento di un livello di affidabilità idoneo all’ottenimento di benefici premiali deve ritenersi subordinato alla circostanza che i dati dichiarati dal contribuente ai fini della applicazione degli ISA siano corretti e completi. Laddove il raggiungimento di una premialità sia l’effetto della dichiarazione di dati incompleti o inesatti non può ritenersi legittimo il godimento di un beneficio.
Quindi con la Circolare 20/2019 l’AdE afferma che, non riconoscerà alcun beneficio se dalla correzione dei dati inesatti indicati negli ISA emergerà un punteggio inferiore a quello previsto per l’assegnazione degli stessi.
La tesi interpretativa dell’AE “ISA sbagliato Regime Premiale negato”, in prima approssimazione, non può non ritenersi plausibile.
È nel comune sentire che se il punteggio a cui è collegato un beneficio premiale è ottenuto “imbrogliando” i dati di compilazione ISA, tale beneficio non possa essere riconosciuto.
…ma la tesi dell’Agenzia delle Entrate non convince del tutto!
Ma le interpretazioni devono essere fatte sulla base delle disposizioni di legge e, sotto tale profilo, quella dell’AdE non convince affatto.
Disciplina del Regime Premiale ISA secondo il Dl 50/2017
L’art. 9 bis co. 11 del Dl 50/2017, norma primaria degli Indicatori sintetici