ISA: benefici premiali a rischio di contestazioni e sanzioni

A seguito di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate verranno rifatti i conteggi e di conseguenza potrebbero essere disconosciuti i benefici premiali I.S.A che invece il contribuente aveva considerato…

ISA anomalie e annotazioniQualora in sede di controlli l’Agenzia delle Entrate verificasse anomalie negli ISA inviterà il contribuente a presentare il modello o a correggere spontaneamente gli errori commessi, rendendogli disponibili nel Cassetto fiscale informazioni in proprio possesso.

A seguito di tale situazione naturalmente verranno rifatti i conteggi e di conseguenza potrebbero essere disconosciuti i benefici premiali (che in un primo momento il contribuente aveva previsto, però sulla base di dati non corretti) previsti per i contribuenti cosiddetti virtuosi se, dopo il ricalcolo degli Indicatori di Affidabilità Fiscale con i dati corretti, il punteggio ISA dovesse scendere al di sotto delle soglie minime richieste per i singoli benefici.

Un malaugurato esempio potrebbe essere quello della possibile perdita del beneficio dell’esonero dal visto di conformità, cui scatterebbe anche l’applicazione della sanzione per omesso versamento (pari al 30% del credito indebitamente utilizzato in compensazione), oltre al recupero dell’ammontare dei crediti utilizzati.

Peraltro, nei casi di omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici, o di comunicazione inesatta o incompleta dei medesimi dati, viene applicata la sanzione da 250,00 a 2.000,00 euro (all’art. 8 comma 1 del D.Lgs. 471/1997) con possibilità di avvalersi del ravvedimento con le riduzione ivi previste.

Nel caso in cui dopo la richiesta “bonaria” dell’Agenzia delle Entrate l’omissione persista, la stessa Agenzia potrà procedere, previo contraddittorio, ad accertamento induttivo (articolo 39 comma 2 del DPR 600/1973 e articolo 55 del DPR 633/1972).

Il regime premiale legato all’applicazione degli ISA, come è noto, consiste nel riconoscimento di precisi benefici fiscali in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale raggiunti dal contribuente, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi in dichiarazione.

La stessa Agenzia delle Entrate, nelle circolari nn. 17/E/2019 e 20/E/2019, ha evidenziato che i benefici legati agli ISA sono sempre revocabili, precisando che il riconoscimento degli stessi in base al punteggio di affidabilità è vincolato all’esito dell’applicazione degli ISA al momento della presentazione della dichiarazione entro i termini ordinari.

Questo comporta, che in caso di correzione, anche con ravvedimento, della dichiarazione presentata tempestivamente da cui derivi per effetto del ricalcolo della specifica posizione ISA un punteggio di affidabilità maggiore rispetto a quello originario ottenuto con i dati originari, il contribuente non potrebbe avvalersi successivamente dei benefici del regime premiale.

Dunque, il raggiungimento di un livello di affidabilità idoneo all’ottenimento di benefici premiali é subordinato alla circostanza che i dati dichiarati dal contribuente ai fini dell’applicazione degli ISA siano corretti e completi.
L’avvenuto raggiungimento di affidabilità di tipo premiale con l’eventuale presentazione della dichiarazione con dati incompleti o inesatti, non consentirà di potere, quindi, fruire del beneficio inizialmente prefissato.

1 ottobre 2019

Vincenzo D’Andò

 

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