Niente Iva e Ires per il bar dell’istituto professionale
L’attività di “Bar didattico” non rileva ai fini Ires e Iva: lo dice l’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 446 del 29 ottobre 2019, rilasciata a seguito di un’istanza di interpello.
L’iniziativa dell’istituto professionale finalizzata alla pratica degli studenti non ha nulla a che vedere con le cessioni di beni e prestazioni di servizi svolte nell’ambito di un’attività commerciale.
Un istituto di istruzione superiore che sperimenta un “Bar didattico” all’interno dei propri locali per consentire agli studenti di mettere in pratica le competenze professionali alberghiere acquisite dopo il biennio non svolge un attività rilevante nè agli effetti dell’Iva nè in termini reddituali.
L’istituto scolastico precisa che tale iniziativa prevede la somministrazione agli studenti e al personale di servizio, durante l’orario di lezione e sotto il coordinamento e la supervisione dei docenti, di alcune tipologie di bevande e merende.
Al riguardo precisa che gli studenti non verseranno alcuna retta per tale iniziativa, l’attività sarà svolta durante le lezioni della disciplina “Sala e Vendita” (che insieme a “Cucina”, “Pasticceria” e “Accoglienza Turistica” rappresenta una delle quattro opzioni disponibili dopo il biennio, nell’ambito dell’indirizzo “professionale alberghiero”), il progetto formativo rientra nel piano di studi enogastronomici, l’organizzazione dei laboratori costituisce un’esercitazione pratica ed è finalizzata all’attività di istruzione dell’istituto.
L’Agenzia precisa che, nel caso di specie, per affermare la non rilevanza fiscale, sia ai fini Ires sia agli effetti dell'Iva, dell'attività di "Bar Didattico" è necessario stabilire se la stessa abbia o meno i requisiti di un’attività commerciale.
In proposito, l’amministrazione rileva in primo luogo che l'Istituto è inquadrabile tra i soggetti che svolgono funzioni istituzionali indicati nell’articolo 74 del Tuir e che di conseguenza l’attività svolta non è considerata attività commerciale.
Pertanto, l’ente pubblico che svolge un’attività statale di istruzione superiore si qualifica come ente non commerciale, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera c) e comma 4 del Tuir.
L’esperienza del “Bar didattico”, poi, in linea con la disciplina dell’alternanza scuola-lavoro (legge n. 107/2015), è svolta con le stesse strutture utilizzate dall’istituto per l’espletamento dell’attività istituzionale e quindi senza una specifica organizzazione che possa far presumere lo svolgimento di una attività imprenditoriale, ai sensi dell'articolo 55 del Tuir.
Il progetto, infatti, consistendo in un’attività di laboratorio rappresenta in sostanza una fase dell’attività didattica istituzionale.
Anche ai fini Iva, l’articolo 4, comma 4, del Dpr n. 633/1972 prevede che l’imposta abbia rilevanza solo per le cessioni di beni e prestazioni di servizi svolte nell’ambito di una attività commerciale.
Nel caso di specie, l’Agenzia non ravvisa nessun elemento organizzativo come mezzi o risorse funzionali al raggiungimento di un risultato economico, bensì una semplice attività inserita in un progetto formativo rientrante nel piano di studi dell’Istituto.
Sulla base di tali considerazioni, l’Agenzia rileva che non sussiste una specifica organizzazione professionale finalizzata al commercio di beni e una qualifica di attività imprenditoriale e, pertanto, ritiene che l’attività del “Bar didattico” non assuma rilevanza neanche ai fini Iva.
30 ottobre 2019
Vincenzo D'Andò
per approfondimenti su materia similare vedi anche: Il bar all'interno all'associazione: le problematiche fiscali