Dal 1° gennaio 2020 i crediti IVA infrannuali potranno essere non solo utilizzati in compensazione o essere richiesti a rimborso ma anche essere ceduti.
A seguito della recente modifica ad opera del Decreto Crescita, infatti, è stata resa possibile anche la cessione del credito IVA infrannuale, maturato in sede di liquidazione IVA trimestrale.
Eseguire operativamente tale cessione richiede tuttavia il rispetto di una serie di obblighi. Vediamo come procedere.
Dal 1° gennaio 2020 i crediti IVA infrannuali potranno essere non solo utilizzati in compensazione o essere richiesti a rimborso ma anche essere ceduti: questo quanto disposto dal Decreto Crescita (art. 1 comma 1 Legge 28.6.2019 n. 58).
Precedentemente l’Amministrazione Finanziaria ammetteva la cedibilità dei soli crediti IVA derivanti dalle dichiarazioni annuali.
La cessione è ammessa da parte dei soggetti passivi IVA qualora ricorrano le condizioni per la richiesta di rimborso di cui all’art. 38-bis D.P.R. 633/1972.
La cessione del credito IVA: la novità introdotta dal Decreto Crescita
La cessione del credito, a livello generale, viene normata dagli articoli 1260 e seguenti del Codice Civile.
L’articolo 1260 in particolare prevede che
“Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, […], purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge”.
I crediti IVA trimestrali richiesti a rimborso con il modello TR potranno essere ceduti a terzi a partire dal 01/01/2020: è una delle novità introdotte nel corso dell’iter di conversione del “Decreto Crescita” (34/2019).
La norma equipara dunque, ai fini della cedibilità del credito, le somme richieste a rimborso in sede di istanza trimestrale a quelle richieste con la dichiarazione annuale, integrando a tal fine il comma 4-ter dell’art. 5 del DL n. 70/88 che, nel prevedere disposizioni in materia di cessione del credito IVA, menziona solo la dichiarazione annuale.
I crediti Iva trimestrali possono essere chiesti a rimborso solamente dai creditori che si trovano, nel trimestre di riferimento, nelle condizioni richiamate al comma 2 dell’articolo 38-bis del dpr 633/72:
- aliquota media sulle vendite inferiore a quella sugli acquisti,
- operazioni non imponibili per oltre il 25% del fatturato,
- acquisti/importazioni di beni ammortizzabili per oltre due terzi degli acquisti,
- soggetti esteri identificati direttamente o mediante rappresentanti fiscali,
- effettuazione di determinate prestazioni verso soggetti non stabiliti in Italia.
Cessione del credito IVA: disciplina civilistica
La cessione del credito può essere definita come un accordo mediante il quale il creditore originario cede a terzi un proprio credito.
La cessione del credito trova regolamentazione negli articoli 1260 e seguenti del c.c..
Essa può avvenire a titolo gratuito o oneroso.
Riguardo la cessione del credito IVA, solo il credito risultante dalla dichiarazione IVA può essere oggetto di cessione.
La cessione deve avvenire per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Dall’atto di cessione devono risultare:
- le parti contraenti;
- l’oggetto del contratto importo del credito ceduto;
- il fatto che vi è l’obbligo di notificare la cessione al debitore ceduto.
Il soggetto cedente, quindi, ha l’obbligo di notificare l’avvenuta cessione del credito.
La notifica al debitore deve avve