Bar che vende anche ticket restaurant: fatturazione del corrispettivo non pagato

L’agenzia delle entrate ricorda la possibilità che lo scontrino possa contenere l’annotazione “corrispettivo non pagato”, anche per le somministrazioni di alimenti e bevande all’atto della ultimazione della prestazione senza pagamento del corrispettivo, significando tuttavia che all’atto del pagamento dovrà comunque essere rilasciato il relativo scontrino fiscale.

Ticket restaurant: emissione dello scontrino telematico, della fattura e liquidazione IVA

L’Agenzia delle entrate si è pronunciata con un parere relativo alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi da parte di un bar pasticceria che:

  • avendo conseguito nell’anno 2018 ricavi superiori a 400mila euro, è rientrato nell’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi a partire dal 1° luglio 2019;
  • si è dotato di un registratore telematico RT idoneo;
  • nell’ambito della sua attività accetta anche buoni pasto (cartacei ed elettronici), e accade con una certa frequenza che il consumatore del pasto decida di pagare
    in parte con il buono pasto e in parte in contanti o altro pagamento elettronico.

 

Il dubbio

E’ stato chiesto di conoscere le modalità per registrare e trasmettere correttamente gli incassi senza che si verifichino duplicazioni dei valori, poiché:
– il registratore di cassa conteggia l’importo dei tickets restaurant sia ai fini dei ricavi sia ai fini Iva, nonostante i medesimi siano poi fatturati periodicamente alla ditta fornitrice, e si vuole eliminare la duplicazione dei ricavi e dell’Iva a debito.

 

La soluzione

L’agenzia delle entrate ricorda la possibilità che lo scontrino possa contenere l’annotazione “corrispettivo non pagato”, anche per le somministrazioni di alimenti e bevande all’atto della ultimazione della prestazione senza pagamento del corrispettivo, significando tuttavia che all’atto del pagamento dovrà comunque essere rilasciato il relativo scontrino fiscale.

Il rilascio dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale non è obbligatorio nell’ipotesi in cui per la stessa operazione sia emessa la fattura di cui all’articolo 21, primo comma, del D.P.R. 633/1972, ma tali strumenti (scontrino e ricevuta fiscali), «possono essere utilizzati come documenti idonei ai fini dell’osservanza della disposizione contenuta nell’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633», la fattura differita.

 

Le regole tecniche per indicazione del corrispettivo non pagato

Il provvedimento prot. n. 99297 del 18 aprile 2019 ha definito il “Layout del documento commerciale“, il quale prevede, tra le diverse voci, anche il “non riscosso“, ossia l’indicazione di quella parte di corrispettivo che non viene versato (tramite contanti o strumenti elettronici) e che confluisce:

  • nella memoria permanente dei registratori telematici, denominata “dispositivo giornale di fondo elettronico” o “DGFE” (si veda l’omonimo allegato, “TRACCIATO DGFE-MEMORIA FISCALE” alle specifiche tecniche)
  • nelle informazioni da trasmettere telematicamente come riportate nell’allegato alle specifiche tecniche unite al provvedimento citato, denominato “TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI”.

 

In particolare, nei “DatiRT” (blocco obbligatorio per i dati contabili-fiscali provenienti dai registratori telematici) alla voce “4.1.4” “Ammontare”, si specifica che «Tale importo è comprensivo dei corrispettivi non riscossi e di quelli per i quali il pagamento è stato effettuato mediante ticket restaurant mentre non comprende i corrispettivi derivanti dalle fatture emesse (tramite RT). Si precisa, altresì, che in tale campo deve essere inserito l’ammontare delle vendite, senza sottrarre l’ammontare dei resi e degli annulli».

fatturazione elettronica ticket restaurantL’indicazione in parola trova peraltro riscontro anche nelle stesse specifiche tecniche, laddove (cfr. paragrafo 2.1) si evidenzia che «Nel caso di corrispettivi non riscossi ma per i quali il cliente ha fornito il controvalore in buoni pasto, nel documento commerciale si può riportare, a titolo puramente figurativo, l’aliquota IVA propria di ciascun prodotto, sebbene tale IVA non rappresenti l’imposta effettiva sulla singola transazione ma sarà meramente figurativa (nel caso di buono pasto, trattandosi di servizio sostitutivo di mensa, si applica l’aliquota propria della somministrazione di alimenti bevande).

Nel tracciato “Allegato – Tipi Dati per i Corrispettivi” i valori dei corrispettivi non riscossi sono inglobati nel valore complessivo dei corrispettivi, distinti per aliquota».

A fronte della successiva fattura, ex articolo 21 del decreto IVA, volta a documentare nei confronti delle società di emissione dei buoni pasto l’avvenuta prestazione e l’incasso dei corrispettivi inizialmente non riscossi, la procedura – che non si discosta da quanto già in essere prima dell’avvento dei registratori telematici – potrebbe far sorgere il dubbio di una duplicazione del debito IVA.

Secondo l’Agenzia delle Entrate tale dubbio non sussiste, considerato che, come sopra accennato, la prestazione si considera effettuata al momento del pagamento effettivo (rimborso dei buoni pasto) o, al più, se precedente, al momento di emissione della relativa fattura, dovendo partecipare alla sola liquidazione (con cadenza mensile o trimestrale) dell’imposta propria di quel momento.
Il principio richiamato sarà tenuto presente in caso di disallineamento tra i dati trasmessi telematicamente e l’imposta liquidata periodicamente.

Ebbene, ma in quale modo sarà possibile per l’Agenzia tener conto di tale disallineamento, in particolare con riferimento all’invio dei corrispettivi del periodo transitorio (dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400mila euro e dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 per tutti gli altri soggetti) che non prevede un’esplicita distinzione tra corrispettivi riscossi e non riscossi??

La risposta di AssoSoftware è semplice: se nel periodo transitorio si deciderà di inviare anche i corrispettivi dei tickets restaurant, ancorché non riscossi, l’Agenzia non potrà fare alcun controllo. In quanto attualmente non esiste nessun controllo che sia possibile effettuare per evitare di duplicare l’Iva.

 

31 ottobre 2019

Vincenzo D’Andò