In tema di accertamento tributario non sussiste l’obbligo di redigere il verbale di chiusura delle operazioni. Il processo verbale (PVC) di verifica e di chiusura delle operazioni è richiesto solo nel caso di accesso diretto ad acquisire la documentazione e non in caso di accertamento cosiddetto a tavolino

Il processo verbale di verifica e di chiusura delle operazioni è richiesto solo nel caso di accesso diretto ad acquisire la documentazione e non in caso di accertamento cosiddetto a tavolino (Cass sent. n. 15153/2019).
Sullo stesso argomento si veda commento alla Sentenza 582/2019–>
Verbale di chiusura – Presupposti normativi
L’art. 12 della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente) al comma 7 prevede il diritto del contribuente, sottoposto a verifica fiscale, di presentare all’ufficio, entro il termine di sessanta giorni, osservazioni e richieste che dovranno essere valutate dallo stesso ufficio impositore.
L’accertamento non può essere emesso, quindi, prima della scadenza di tale termine, eccezion fatta per situazioni di particolare e motivata urgenza; non è applicabile sanzione in caso di violazione, ma è prevista una forma di contraddittorio differito rispetto alla verifica ovvero un contraddittorio preventivo da svolgere subito dopo il processo verbale e prima dell’emissione del

