Il presente contributo propone la corretta gestione del Tax credit R&S in vista dei controlli del Fisco finalizzati a verificare la sussistenza delle condizioni di accesso al credito di imposta stesso, nonché la conformità delle attività e dei costi di ricerca e sviluppo effettuati rispetto a quanto previsto nel D.M. 27 maggio 2015.
In questo articolo analizziamo le norme che governano il credito d’imposta e spieghiamo quali sono i controlli che il Fisco effettuerà per contrastare l’utilizzo indebito dell’agevolazione
Il Credito di imposta Ricerca e Sviluppo (o Tax Credit R&S)
L’articolo 3 del decreto legge n. 145/2013 ha introdotto un incentivo (si veda nota 1) a favore di tutte le imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo.
Il presente contributo analizza la corretta gestione del Credito d’imposta R&S, ossia dell’agevolazione che premia le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 e fino a quello in corso al 31.12.2020 in vista dei controlli del fisco finalizzati a verificare la sussistenza delle condizioni di accesso al credito di imposta (si veda nota 2), nonché la conformità delle attività e dei costi di ricerca e sviluppo effettuati rispetto a quanto previsto nel D.M. 27 maggio 2015.
A tal fine, rimane fermo ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria circa l’idonea documentazione dell’attività svolta, l’effettività, l’imputazione temporale e la congruità dei costi sostenuti e la sussistenza di eventuali profili simulatori delle operazioni poste in essere.
Credito d’imposta Ricerca & Sviluppo: l’evoluzione normativa fino al 2019
L’incentivo fiscale riconosciuto sotto forma di credito di imposta a qualsiasi tipo di impresa, indipendentemente da forma giuridica, settore economico e regime contabile adottato, che effettua investimenti in attività di ricerca e sviluppo, è stato introdotto nel nostro ordinamento con l’articolo 3 del Decreto Legge 145/2013, convertito, con modificazioni dalla Legge 9/2014, integralmente sostituito dall’articolo 1, comma 35 della Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) e attuato con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico del 27 maggio 2015 (VD circolare n. 5/E del 16 marzo 2016).
Con la Legge di Bilancio 2017 e con i successivi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate attraverso la Circolare n. 13/E del 27/04/2017, l’agevolazione è stata interessata da un ulteriore intervento.
La Circolare n. 13/E del 27 aprile 2017 dell’Agenzia delle Entrate precisa che:
- per le imprese con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, l’agevolazione spetta anche per gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta 2020;
- per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, gli investimenti agevolabili sono quelli effettuati a decorrere dal periodo d’imposta 2015-2016 e fino al periodo d’imposta 2020-2021.
La circolare n. 13/E ribadisce che per i soggetti neocostituiti, con inizio delle proprie attività tra il periodo d’imposta 2017 e il periodo d’imposta 2020, l’aliquota del 50% andrà applicata al valore complessivo delle spese sostenute nei periodi d’imposta agevolabili, in quanto non esiste la media di confronto relativa al triennio 2012 – 2014.
Imprese residenti che eseguono attività di ricerca e sviluppo per committenti non residenti
L’Agenzia delle Entrate ha precisato anche che:
- le imprese commissionarie residenti che svolgono attività di ricerca e sviluppo per conto di committenti non residenti sono equiparate, alla luce delle novità introdotte, ai soggetti residenti che effettuano investimenti per conto proprio;
- non rileva il corrispettivo contrattuale pattuito con il committente estero ma, come nel caso di investimenti effettuati in proprio, devono essere prese in considerazione le spese sostenute appartenenti alle categorie di spesa ammissibili previsti dalla normativa;
- l’applicazione della nuova norma riguarda anche le spese sostenute a decorrere dal periodo d’imposta 2017, ma relative a contratti stipulati in precedenza e ancora in corso di esecuzione;
- l’agevolazione non spetta nel caso in cui il soggetto committente sia un’impresa residente, in quanto in questo caso le spese assumono già rilevanza per quest’ultimo come spese di ricerca extra-muros, o intra-muros nel caso di ricerca commissionata tra società dello stesso gruppo;
- rientrano nella nuova formulazione anche le spese sostenute nell’ipotesi di un contratto stipulato con una parte correlata, come per esempio tra la società capogruppo estera e la società controllata italiana, nonché le spese sostenute da una stabile organizzazione nel territorio dello Stato italiano, in esecuzione degli accordi intercorrenti con la casa madre estera.
In questo caso la stabile organizzazione dovrà predisporre per ogni progetto di ricerca apposita documentazione dalla quale dovrà risultare un prospetto di raccordo delle spese, la loro imputazione contabile e la ripartizione per singolo centro di costo; - il credito d’imposta spetta anche nel caso in cui le attività di ricerca siano commissionate da università o altri enti ed organismi di ricerca non residenti.
Le modifiche della Legge di Bilancio 2019 al Tax Credit R&S
La successiva Legge 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019) contiene incisive modifiche alla disciplina del credito d’imposta R&S, introdotta dall’articolo 3 D.L. 145/2013 convertito con modificazioni dalla L. 9/2014, gran parte delle quali in vigore a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018, altre, in deroga all’articolo 3 L. 212/2000 (c.d. “Statuto del contribuente”), già applicabili al periodo d’imposta in corso al 31.12.2018.
Le novità attengono principalmente i seguenti aspetti della disciplina:
- l’ambito applicativo oggettivo – investimenti ammissibili (si veda nota 3);
- la modalità di determinazione dell’agevolazione – aliquote e limite annuale;
- l’utilizzo del credito d’imposta – certificazione contabile;
- gli adempimenti documentali – certificazione contabile e relazione tecnica (si veda nota 4).
La Legge di Bilancio 2019 interviene sulla disciplina in commento, modificando diversi aspetti della norma istituiva: in linea generale si evidenzia quindi una stretta sull’agevolazione, con il credito d’imposta che passa dal 50% al 25% (salvo per le spese del personale – si veda nota 5 – subordinato e la ricerca extra-muros) e la misura massima annuale del credito spettante che scende da 20 a 10 milioni di euro (si veda nota 6).
Le compensazioni F24 devono essere effettuate utilizzando esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) (si veda nota 7).
Credito di imposta Ricerca & Sviluppo: i requisiti soggettivi e oggettivi
A chi spetta il Credito d’imposta Ricerca & Sviluppo
L’agevolazione consiste nel riconoscimento di un credito di imposta a favore di:
- imprese, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico in cui operano, dal regime cont