Azioni offerte ai dipendenti: il trattamento fiscale

L’Agenzia delle Entrate con una risposta ad interpello avanzato da una società, ritorna sul tema delle azioni assegnate ai dipendenti, ribadendo nuovamente come deve essere gestita tale assegnazione in sede di dichiarazione.

 

Azioni offerte ai dipendenti: il caso oggetto dell’interpello

 

trattamento fiscale delle azioni ai dipendentiIl caso trattato dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 347 del 26.08.2019 riguarda una serie di avvicendamenti societari di una SGR la quale, a seguito di una serie di vicende sociali e di conseguente assegnazione di azioni ad amministratori, chiede di conoscere la corretta interpretazione ed applicazione del DPR n. 600/1973, e in particolare per quanto concerne la tipologia di reddito entro la quale vanno ricondotte le medesime azioni (e la eventuale imponibilità delle partecipazioni).

L’Agenzia con la risposta in esame coglie l’occasione per ritornare sul tema delle azioni offerte ai dipendenti, chiarendo aspetti sull’imposizione delle medesime, per poi analizzare alcuni tratti concernenti la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito.

 

Classificazione reddituale delle azioni offerte ai lavoratori

 

Innanzitutto, l’Agenzia specifica come “le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica”, sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del Tuir.

A loro volta, i redditi assimilati a quelli derivanti da lavoro dipendente, di cui si occupa l’art. 52, comma 1, del Tuir, si determinano avvalendosi di quanto previsto dall’art. 51 Tuir, per cui “le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro” sono da considerarsi reddito di lavoro dipendente per il lavoratore.

Ciò significa in sostanza che sono da considerarsi redditi assimilati a quelli derivanti dal lavoro dipendente non solo gli emolumenti in denaro ma anche quelli in natura: tra gli emolumenti in natura vanno ricomprese anche le azioni che siano offerte dal datore di lavoro ai propri dipendenti, le quali vanno considerate a tutti gli effetti come redditi imponibili che concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Ciò nondimeno, le azioni offerte ai dipendenti sono da considerarsi redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente anche quando la sottoscrizione del capitale di una società avvenga in sede di aumento di capitale in un momento successivo a quello della sua costituzione.

Così, l’assegnazione di azioni ai dipendenti (ma anche agli amministratori, come nel caso analizzato dall’Agenzia) comporta l’erogazione di un compenso in natura fiscalmente rilevante.

 

Il valore delle azioni fiscalmente rilevante

 

A tal punto va ricordato che non costituisce però reddito fiscalmente rilevate tutto l’importo dell’azione, bensì il valore delle azioni al netto di quanto corrisposto dallo stesso lavoratore per entrarne in possesso, come chiarito dall’art. 51, comma 3, Tuir, il quale rimanda proprio all’art. 9 del Tuir, alla fine di determinare proprio il cd. “valore normale” delle medesime azioni.

E infatti, l’art. 9 Tuir, comma 4, lettera b), prevede che per:

  • le azioni non quotate,
  • le quote di società non azionarie,
  • i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società,

il “valore normale” deve essere determinato in proporzione al valore del patrimonio netto della società o ente; se le società e gli enti sono di nuova costituzione, il valore normale dovrà essere invece determinato in proporzione all’ammontare complessivo dei conferimenti.

Il valore normale inoltre – secondo quanto chiarito più volte da parte dell’AE – non deve essere fissato in proporzione al patrimonio netto contabile, bensì al valore del patrimonio netto effettivo della società o ente, il quale deve risultare da relazione giurata di stima.

La determinazione del valore normale permette di stabilire se i soggetti a cui vengono conferite tali partecipazioni debbano su di esse versare imposte: ciò avviene quando il valore normale delle azioni sottoscritte è maggiore del prezzo di sottoscrizione corrisposto. In tale circostanza, il reddito sarà imponibile e assimilato al reddito di lavoro dipendente.

 

La Convenzione con il Regno Unito contro le doppie imposizioni

 

Un cenno merita anche quanto chiarito dalla Risposta dell’Agenzia con rifermento dell’applicazione dell’imposta ai non residenti (uno dei soggetti menzionati nel caso citato era infatti residente nel Regno Unito).

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 23, comma 2, lett. B) del Tuir, i redditi assimilati a lavoro dipendente si considerano prodotti nel nostro Paese se corrisposti:

  • dallo Stato;
  • da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
  • da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti.

 

Nonostante quanto detto finora, bisogna però tenere conto di quanto previsto dalla “Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito e di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord”, la quale prevede la potestà concorrente delle due Nazioni e l’imponibilità della partecipazione anche in Italia, la quale avviene con una ritenuta a titolo di imposta del 30% sull’eventuale reddito assimilato a quello di lavoro dipendente prodotto nel nostro Paese.

 

A cura di Antonella Madia

Mercoledì 11 Settembre 2019