Stabilimenti balneari: i canoni annui delle concessioni demaniali marittime

Nell’ambito della disciplina normativa della gestione del demanio marittimo e degli stabilimenti balneari, vediamo come avviene la quantificazione dei canoni annui cui sono soggetti gli stabilimenti balneari per le concessioni demaniali marittime.

 

Demanio marittimo canoni concessioneDopo un’iniziale introduzione alle norme e regole sulla gestione del demanio marittimo, veniamo ora alla quantificazione dei canoni annui delle concessioni demaniali marittime, contenuta nel comma 251 della ormai lontanissima Finanziaria 2007, le cui disposizioni sostituiscono l’aumento del 300% degli stessi canoni che fu previsto dai commi 21, 22 e 23 dell’art. 32 del Decreto Legge n° 269 del 2003, convertito nella Legge n° 326 del 2003, e che furono abrogati dal comma 255 sempre della Finanziaria 2007 (si veda nota 1).

Le somme relative a questo aumento che non furono pagate negli anni 2004, 2005 e 2006 vennero condonate, dichiarando operativi per quegli anni solo i canoni in vigore in precedenza all’aumento previsti dal DL 400/1993.

Gli importi eventualmente pagati in più rispetto ai canoni di concessione previsti dal DL 400/1993 vennero compensati con quelli relativi ai canoni annui da pagare dal 2007 in poi (comma 254).

La prima innovazione rispetto al passato riguardò (e riguarda tuttora) la classificazione dei beni demaniali marittimi, vale a dire delle aree, manufatti, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei dati in concessione, che sono distinti in due sole categorie:

  • la categoria “A” per le utilizzazioni “ad alta valenza turistica”,
  • la categoria “B” per le utilizzazioni “a normale valenza turistica”.

Ricordiamo che prima le categorie previste dal DL 400/1993 erano quattro, la “A”, la “B”, la “C” e la “D”, sempre in ordine di decrescente valenza turistica.

 

La definizione dei requisiti di alta e normale valenza turistica è demandata alle Regioni e nelle more del provvedimento regionale la categoria di riferimento è la “B”.

Meglio sarebbe stato, per costringere le Regioni ad adottare questi provvedimenti, prendere l’attuale categoria “A” come quella di immediata applicazione e per la quale sono previsti i canoni più elevati.

A poco serve, infatti, la previsione che il 10% del maggior gettito ottenuto dai provvedimenti regionali citati (non necessariamente una legge od un regolamento regionale, ma anche una semplice delibera della Giunta o del Consiglio Regionale con successiva determina dirigenziale, visto che il comma 251 parla di “provvedimento” e non, specificamente, di legge o di regolamento regionale) sia devoluto alle Regioni (si veda nota 2).

 

Gli importi di base dei canoni di concessione che sono stati pagati a partire dall’anno 2007 sono quasi identici a quelli che furono previsti 13 anni prima dall’art. 3 del DL 400/1993 per le categorie “A” e “B” dei beni demaniali concessi.

L’aumento dei canoni di concessione deriva dal fatto che fino al 31 Dicembre 2006 si applicava in tutta Italia, a causa dell’inerzia delle Regioni, il canone previsto per la categoria “C” dei beni demaniali marittimi, quelli c.d. “a minore valenza turistica”, dall’art. 3 del DL 400/1993, il cui 1° comma è sostituito dal comma 250 della Legge Finanziaria per il 2007.

 

Esaminiamo ora i valori dei canoni di concessione ed i relativi aumenti previsti dal comma 251 della Legge 296/2006 che sostituisce l’art. 03 del DL 400/1993:

 

  • per le aree scoperte i canoni restano di 1,86 Euro a metro quadrato (mq) per la categoria “A” e di 0,93 Euro a mq per la categoria “B”, ma prima si applicava il canone previsto per la soppressa categoria “C”, pari a 0,72 Euro a mq, per cui l’aumento da calcolarsi rispetto alla categoria “B” di riferimento a partire dall’anno 2007 è stato del 29,2 %;

 

  • per le aree occupate con impianti di facile rimozione i canoni sono di 3,10 Euro a mq per la categoria “A” e di 1,55 Euro per la categoria “B”, ma prima si applicava il canone previsto per la soppressa categoria “C”, pari a 1,03 Euro a mq, per cui l’aumento da calcolarsi rispetto alla categoria “B” di riferimento a partire dall’anno 2007 è stato del 50,5 %;

 

  • per le aree occupate con impianti di difficile rimozione i canoni sono di 4,13 Euro a mq per la categoria “A” e di 2,65 Euro per la categoria “B”, ma prima si applicava il canone previsto per la soppressa categoria “C”, pari a 1,03 Euro a mq, per cui l’aumento da calcolarsi rispetto alla categoria “B” di riferimento a partire dall’anno 2007 è stato del 157,3 %. L’aumento più consistente dei canoni di concessione demaniale marittima riguarda quindi le aree occupate con impianti di difficile rimozione che sono quelli a maggior impatto ambientale e paesaggistico;

 

  • per le aree degli specchi acquei di mare territoriale (si veda nota 3) concessi non ci sono variazioni dei canoni di concessione previsti dal DL 400/1993 che erano pari a 0,72 Euro a mq per specchi acquei entro 100 metri dalla costa, a 0,52 Euro a mq per specchi acquei da 100 a 300 metri dalla costa ed a 0,41 Euro per specchi acquei oltre 300 metri dalla costa. In questo caso si sarebbe potuto prevedere un aumento, sia pure modesto (si veda nota 4).

 

 

A cura di Gianfranco Visconti

Sabato 24 Agosto 2019

 


Note

 

Nota 1.

Ricordiamo che, prima dell’abrogazione dell’aumento del canone di concessione previsto dal comma 255 della Legge Finanziaria per il 2007, il termine iniziale per l’applicazione di esso, originariamente previsto per il 1° Gennaio 2004 dal comma 22 dell’art. 32 del DL 269/2003, era stato differito dapprima al 31 Ottobre 2005 dal 1° comma dell’art. 14 – quinquies della Legge n° 168 del 2005 e poi al 30 settembre 2006 dall’art. 2 del Decreto Legge n° 206 del 2006.

 

Nota 2.

Su questo argomento dobbiamo segnalare che alcune Regioni hanno istituito una sovratassa od imposta regionale aggiuntiva sul canone di concessione demaniale marittima previsto dalle leggi statali citate (e che è introitato dall’Erario statale).

Per esempio, la Regione Puglia, con l’art. 18 della sua Legge Regionale 17/2006, ne istituì una pari al 10% del canone di concessione vigente che oggi è prevista dall’art. 16 della Legge Regionale 17/2015 che ha abrogato e sostituito la precedente.

 

Nota 3.

La definizione di “mare territoriale” è riportata nell’art. 2 del Codice della Navigazione. Essenzialmente, esso è la zona di mare che si estende fino a dodici miglia marine dalle coste del territorio dello Stato e che è soggetta alla sovranità di esso (comma 2° dell’art. 2 citato).

 

Nota 4.

Il canone di concessione demaniale marittima va pagato entro il 15 Settembre di ogni anno, come prescrive l’art. 12-bis del Decreto-Legge n° 66 del 2014, convertito in Legge n° 89 del 2014. Il Decreto del Ministero dell’Economia del 19 Novembre 2015 ha stabilito che dal 2016, questo canone può essere pagato anche mediante il modello F24 e compensato con i crediti relativi alle imposte sui redditi, all’IVA, ai contributi previdenziali ed a quelli INAIL secondo quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo n° 241 del 1997.