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Si presentano A e B (assente C). A vota a favore, B contro.
(Lo statuto nulla dispone in deroga al Codice Civile)
La delibera è assunta?
La situazione
SRL con tre soci A 48%, B 2%, e C 50%.
Assemblea regolarmente convocata.
Si presentano A e B (assente C).
A vota a favore, B contro.
(Lo statuto nulla dispone in deroga al codice civile)
La delibera è assunta?
Risposta:
Sì. Se si tratta di decidere su questioni che esulano dai punti 4) o 5) dell’art 2479 C.C. la delibera è legittimamente assunta.
Le motivazioni.
Si è scelto di utilizzare lo strumento della decisione assembleare (invece della modalità alternativa della consultazione dei soci.
Il riferimento normativo è quindi l’art 2479 bis e non l’art 2479 ed a quello occorre far riferimento sia per il quorum costitutivo, che per quello deliberativo.
In particolare, il comma 3 dell’art 2479 bis (da ritenersi norma speciale rispetto alla disciplina del 2479, VI comma) prevede:
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo l'assemblea si riunisce presso la sede sociale ed è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.
Due quorum da rispettare
Esistono, quindi due diversi ordini di quorum:
- il primo, valido per tutte le deliberazioni, fatta eccezione per quello di cui al 2479, numeri 4) e 5)
- il secondo, per le deliberazioni relative ai punti 4) e 5) suddetti
Quorum costitutivo
In entrambi i casi il quorum costitutivo (necessario affinché l’assemblea possa ritenersi regolarmente costituita e atta a deliberare) si raggiunge con la presenza dei soci che rappresentano almeno il 50% del Capitale Sociale.
Non è quindi necessario che sia rappresentato oltre il 50%, ma è sufficiente che sia presente almeno il 50%.
Nel caso dell’esempio, quindi, essendo presenti A (48%) e B (2%) – ed essendo state rispettate le formalità di convocazione – l’assemblea è validamente costituita e atta a deliberare.
Colui che in base allo statuto è designato Presidente deve pertanto dare inizio all’esame dell’ordine del giorno.
Quorum deliberativo
Affinché si possa adottare la delibera sui diversi punti all’ordine del giorno è necessario stabilire ora quale sia il quorum deliberativo cui far riferimento.
Qui la distinzione tra argomenti esclusi, ovvero ricompresi dai punti 4) e 5) dell’art 2479 fa la differenza.
Nel primo caso è sufficiente il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, ovvero dei votanti, (benché la norma non lo precisi).
Nel secondo, ossia modificazioni dell’atto costitutivo o modifiche dell’oggetto sociale o dei diritti dei soci, è invece necessario il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale
Nel caso del quesito, quindi, avendo già appurato che sussisteva il quorum costitutivo per la validità dell’assemblea, il voto favorevole di A (con il suo 48% di C.S), in presenza di B (con relativo 2%) implica il voto favorevole del 96% dei presenti e pertanto la delibera (se non riguarda i casi dei punti 4 o 5) è legittimamente assunta.
***
Tiriamo pertanto le somme di quanto ci siamo detti in relazione all'assemblea nella quale un socio detiene il 50%, per riflettere su cosa per il commercialista è opportuno consigliare al cliente nel caso di dissenso con la restante compagine sociale.
Presentarsi o no all'assemblea convocata?
- Se il socio si presenta in assemplea ha modo di "votare contro" una eventuale proposta a lui non gradita, e così la delibera non può essere validamente adottata.
A lungo andare questa situazione potrebbe mettere la società in una fase di stallo che - qualora perdurasse nel tempo - potrebbe arrivare anche a portare la società allo scioglimento per impossibilità di funzionamento dell'assemblea.
- Qualora invece il socio non si presentasse in assemblea subirebbe passivamente le decisioni dei restanti soci e, data la regolare tenuta dell'assemblea stessa, non potrebbe neppure impugnare la delibera a lui "sgradita", avendo avuto la possibilità di presenziare, partecipare, e votare contro, se non d'accordo.
In conclusione, al socio dissidente conviene sempre presenziare all'assemblea, mentre a chi ha interesse nel fare passare la delibera, non avendo la maggioranza assoluta del capitale, converrà sempre il metodo assembleare, piuttosto che la consultazione dei soci.
Filippo Mangiapane
sabato 3 agosto 2019
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