Una recente sentenza della Cassazione ha stabilito che il giudice tributario non è obbligato a sospendere il giudizio ove sussista la pendenza di un giudizio concernente una questione pregiudiziale dinanzi al giudice amministrativo.
Il giudice tributario non è obbligato a sospendere il giudizio ove sussista la pendenza di un giudizio concernente una questione pregiudiziale dinanzi al giudice amministrativo.
Il principio è contenuto nella recente sent. n. 11577/2019 della Cassazione secondo cui il giudice tributario non è tenuto a procedere alla sospensione necessaria ex art. 295 Cpc del processo in vigenza dell’art. 39, comma 1-bis, del D Lgs n. 546/1992, atteso che la sentenza di appello è stata pubblicata in un momento successivo all’entrata in vigore del D Lgs n. 156/2015.
Giudice tributario non obbligato alla sospensione del processo: il caso
Il contribuente aveva impugnato l’avviso di accertamento catastale con cui l’Agenzia delle entrate-Territorio aveva proceduto, ai sensi dell’art. 1, co. 335, della legge 3111/2004, al riclassamento dell’immobile di proprietà dello stesso.
In primo grado la Commissione accoglieva il ricorso la decisione era confermata dalla CTR.
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per Cassazione eccependo la violazione dell’art. 39 del D.Lgs. n. 54671992, in relazione all’art. 360, n. 3, Cpcp, in quanto la Commissione di appello avrebbe erroneamente omesso di disporre la sospensione per pregiudizialità del processo attesa la pendenza di altro giudizio dinanzi al Consiglio di Stato riguardante la legittimità degli atti a monte dell’avviso di classamento di unità immobiliari nelle microzone 1 e 2 della città di Lecce.
Sospensione del giudizio tributario: cosa dice la normativa
In tema di sospensione del giudizio tributario, l’art. 39, comma 1, del D. lgs n. 546/92, così come modificato dal D Lgs n. 156/2015, stabilisce che il processo è sospeso quando è presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio.
Dalla lettura di detta disposizione emerge che la sospensione si applica in casi tassativi allorché ricorrono alcune specifiche ipotesi.
Innanzitutto, sia proposta querela di falso o si presenti una questione pregiudiziale nonché una situazione riguardante la ricusazione (art. 6 D. lgs n. 546/92), il regolamento preventivo di giurisdizione (art. 3 D. lgs n. 546/92) o in materia di sospensione per pregiudizialità costituzionale.
Il legislatore, modificando l’art. 39, D. Lgs n. 546/92 (con decorrenza dal 01/01/2016), ha aggiunto il comma 1-bis del D Lgs n. 156/2015 secondo cui “La Commissione tributaria dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui essa stessa o altra commissione tributaria deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa”.
Quanto precede comporta che la pregiudizialità può essere invocata quando la Commissione tributaria abbia disposto la sospensione del processo in cui essa stessa o altra CT deve risolvere una controversia dalla cui decisione dipende la decisione della causa e non allorché la pregiudizialità sia invocata rispetto al Consiglio di Stato.
Il parere della Cassazione
La Suprema Corte con la sentenza che occupa ha affermato preliminarmente che, anche a volere ritenere astrattamente applicabile al giudizio tributario l’art. 295 Cpc, lo stesso non lo sarebbe alla fattispecie in esame in quanto la pregiudizialità di una controversia è configurabile solo nel caso entrambi i giudizi siano pendenti tra le stesse parti e il giudice amministrativo sia chiamato a definire questioni di diritto soggettivo in sede di giurisdizione esclusiva e non anche quando dinanzi allo stesso giudice sia impugnato un provvedimento su interessi legittimi (come nella specie), potendo il giudice ordinario disapplicare l’atto amministrativo (rif. Cassa. n. 20491/2018).
Inoltre, la sentenza della CTR è stata pubblicata il 6 febbraio 2017, ossia quando non ricorreva più un’ipotesi di sospensione necessaria ex art. 295 Cpc, in seguito all’entrata in vigore del citato D. Lgs. n. 156/2015, risultando eventualmente applicabile l’art. 337, comma 2, Cpc che, in caso di impugnazione di una sentenza la cui autorità sia stata invocata in un giudizio separato, prevede soltanto la possibilità della sospensione facoltativa di quest’ultimo; alla luce di ciò resta il fatto che tale disposizione non obbliga il giudice a procedere alla sospensione.
Pertanto, alla luce del nuovo disposto dell’art. 39, comma1 bis, aggiunto dall’art. 9, comma 1, lette.9 o, del D Lgs n. 156/2015, non è applicabile al caso in esame, essendo la pregiudizialità invocata rispetto al Consiglio di Stato.
I giudici di legittimità hanno ritenuto, inoltre, che non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivo riferimento esclusivamente al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto al rapporto esistente nell’insieme delle microzone comunali ed ai provvedimenti del riclassamento da cui non si ricavano gli elementi alla base del medesimo (come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito; la qualità urbana e ambientale della zona di mercato; le caratteristiche edilizie del fabbricato) che abbiano inciso sul diverso classamento (Cass. n. 23129/2018).
Sulla base di tali elementi, quindi, il contribuente non è in grado di conoscere le concrete ragioni poste a base dell’atto impositivo e opporre una valida impugnativa giudiziale.
Al caso di specie, quindi, non è evidentemente applicabile l’art. 39, comma 1-bis, del D Lgs n.546/2015, essendo la pregiudizialità invocata rispetto al Consiglio di Stato
Tali principi sono stati recentemente ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità con la sentenza n. 10035/2019 secondo cui la sentenza della CTR impugnata è stata pubblicata in un momento successivo all’entrata in vigore del D Lgs n. 156/2015, e che quindi non ricorreva più un’ipotesi della sospensione necessaria ex art. 295 Cpc, essendo eventualmente applicabile l’art. 337, co. 2, Cpc che in caso di impugnazione di una sentenza, la cui autorità sia stata invocata in un separato giudizio, prevede solo la possibilità della sospensione facoltativa, per cui il giudice non è obbligato a procedere alla sospensione.
Sul tema la Cassazione era pervenuta in precedenza ad analoga conclusione ritenendo che la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c presuppone che il rapporto di pregiudizialità tra le due cause sia non solo concreto ma anche attuale, ovvero che la causa ritenuta pregiudiziale sia tuttora pendente, non avendo altrimenti il provvedimento ragion d’essere e traducendosi in un inutile intralcio all’esercizio della giurisdizione (Cass. 9049/2019).
A cura di Davide Di Giacomo
Lunedì 29 Luglio 2019