Fattura e contabilità regolare non sono sufficienti a dimostrare l'effettiva esistenza dell'operazione

L’esibizione della fattura e della tenuta regolare della contabilità non sono sufficienti a dimostrare la effettiva esistenza dell’operazione. Vediamo il perché analizzando la recente ordinanza n. 12918/2019 della Cassazione in tema di operazioni inesistenti

L’esibizione della fattura e della tenuta regolare della contabilità non sono sufficienti a dimostrare la effettiva esistenza dell’operazione

 

dimostrare effettiva esistenza operazione, l'ordinanzaLa fattura e la regolare tenuta della contabilità non sono elementi sufficienti a dimostrare l’esistenza dell’operazione perché utilizzati proprio per nascondere attività mai realizzate.

E’ necessario approfondire altre situazioni ed aggiungere altre prove a quelle considerate come la presentazione della dichiarazione dei redditi ed i pagamenti intercorrenti tra società clienti e fornitrici.

Questo è quanto espresso dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza 12918 del 2019.

 

Il caso in esame

Il contribuente contestava l’accertamento, a seguito della negativa conclusione della procedura di accertamento con adesione, proponendo ricorso innanzi alla commissione tributaria provinciale di Avellino. Questa affermava che “l’Ufficio ha condotto un’indagine minuziosa esperendo tutti i controlli” tuttavia riteneva riconoscibile quale costo deducibile la fattura emessa dalla società fornitrice.

La decisione era impugnata da entrambe le parti innanzi alla commissione tributaria regionale di Napoli, sezione staccata di Salerno.

L’ente impositore rilevava, in particolare, che la detta società era risultata totalmente priva di strutture, e che il pagamento della stessa mediante assegno bancario intestato al legale rappresentante non provava la reale esistenza del rapporto commerciale.

L’odierno controricorrente, a sua volta, poneva l’accento sulla mancata presa di posizione dei giudici di primo grado in materia di ripartizione dell’onere probatorio, apparendo lacunoso l’avviso di accertamento, essendo sufficiente osservare, a tal proposito, che l’Amministrazione finanziaria non aveva ritenuto necessario operare alcuna verifica presso la società eppure aveva ritenuto provato che l’operazione commerciale in relazione alla quale era stata dichiarata la deducibilità dei costi era inesistente.

La commissione tributaria regionale rilevava che “in tema di operazioni inesistenti, la via presuntiva è, di fatto l’unica percorribile”, e riportava una sintesi di orientamenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità circa la ripartizione dell’onere della prova in materia di contestazioni relative ad operazioni commerciali ritenute inesistenti dall’Amministrazione finanziaria.

Pertanto, rilevato pure che la contestazione relativa alla deducibilità dell’importo non appariva congrua, perché trattavasi di operazione contabilizzata in anno successivo, accoglieva il ricorso del contribuente ed annullava integralmente l’avviso di accertamento.

 

Avverso la decisione della commissione tributaria regionale di Napoli, sezione staccata di Salerno, ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi ad un unico, articolato, motivo di impugnazione.

L’Agenzia delle Entrate contesta con il suo motivo di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 39, nonché degli artt. 2697 e 2709 c.c., e comunque il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la commissione tributaria regionale recepito passivamente, senza esaminarlo, l’assunto di controparte secondo cui la stessa agenzia avrebbe riconosciuto “la persistente ed attuale operatività” della società.

Mediante il suo unico motivo di ricorso, la ricorrente Agenzia delle Entrate deduce che nell’avviso di accertamento era scritto: “da interrogazioni all’Anagrafe Tributaria […] la società in questione risulta non aver prodotto dichiarazione e risulti ancora in attività” e la frase è stata interpretata dalla commissione tributaria regionale come un’ammissione, da parte della Agenzia delle Entrate, che la società fosse “operativa”, il che, evidentemente, non è esatto.

 

L’ordinanza n. 12918 del 15/05/2019

Con l’ordinanza del 15/05/2019 n. 12918 la Corte di Cassazione ha osservato che, diversamente da quanto affermato dalla commissione tributaria regionale impugnata, l’orientamento di questa Suprema Corte in materia di ripartizione dell’onere della prova nell’ipotesi della contestazione della fatturazione di operazioni inesistenti, appare consolidato.

In tema di IVA, una volta assolta da parte dell’Amministrazione finanziaria la prova dell’oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell’IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, senza che, tuttavia, tale onere possa ritenersi assolto con l’esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, che vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia (Cass. sez. V, n. 17619 del 2018).

Pertanto, è orientamento consolidato e condivisibile della Suprema Corte che, quando l’Amministrazione finanziaria abbia fornito elementi indiziari sufficienti a fondare la presunzione di inesistenza dell’operazione commerciale pur fatturata, incombe sul contribuente assicurare la rigorosa prova contraria, che non può essere fondata esclusivamente sulle proprie scritture contabili e su strumenti di pagamento inidonei a dimostrare la causale del versamento.

A quanto è dato desumere dalla decisione impugnata, la commissiona adita ha ritenuto che l’Amministrazione finanziaria non abbia fornito elementi sufficienti a dimostrare, nei limiti indiziari e presuntivi indicati, l’inesistenza delle operazioni.

Ad una simile conclusione, però, può giungersi soltanto a seguito della analitica disamina degli elementi addotti dall’Amministrazione finanziaria, non essendo sufficiente limitarsi ad indicare quali altri avrebbe potuto acquisire.

Nel caso considerato le scritture contabili della società non risultavano presenti né presso la sede ufficiale dichiarata, né presso il depositario delle scritture. Inoltre, la società non aveva presentato alcuna dichiarazione dei redditi per quattordici anni.

L’ente impositore ha inoltre evidenziato che non aveva omesso la dichiarazione dei redditi in un solo anno, ma non vi aveva provveduto per sei anni, e tanto assicurava fondamento alla presunzione di inoperatività dell’impresa, oltre a doversi segnalare l’equivoco in cui è incorsa la commissione nell’intendere una società “attiva” come una società “operativa”.

Inoltre, il pagamento di diverse fatture in suo favore sarebbe avvenuto per contanti o per cifre considerevoli eventi certo non comuni nella pratica commerciale.

La specifica disamina delle ragioni per le quali i dati sinteticamente ricordati non debbano considerarsi idonei a fornire elementi indiziari sufficienti ad assicurare fondamento alle tesi dell’ente impositore e pertanto, in conseguenza, a richiedere all’odierno ricorrente la dimostrazione dell’effettiva esistenza delle operazioni commerciali, non è stata effettuata dalla detta ommissione, e tanto vizia in misura irreparabile la motivazione adottata dal giudice dell’appello, come correttamente rilevato dall’odierna ricorrente.

Il motivo di ricorso deve, pertanto, essere accolto.

 

A cura di Luca Labano

Lunedì 19 Agosto 2019