L’SMS e la mail fanno piena prova dei fatti rappresentati se colui contro il quale vengono prodotti non ne contesta la conformità. Il disconoscimento non impedisce comunque che il giudice possa accertare la conformità ai fatti, anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.
Lo Short Message Service (SMS) contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ed è riconducibile nell’ambito dell’art. 2712 c.c., con la conseguenza che fa piena prova dei fatti rappresentati se colui contro il quale viene prodotto non ne contesti la conformità ai fatti medesimi.
Così ha stabilito la Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 19155 del 17 luglio 2019.
Anche gli SMS fanno prova nei processi: il caso
Nel caso di specie, si trattava di una controversia concernente un’opposizione, promossa davanti al Giudice di pace, avverso un decreto ingiuntivo, relativo ad una somma a titolo di rimborso spese straordinarie, sostenute nell’interesse del figlio minore, quale contributo ulteriore (versando il padre già 250 Euro al mese) per le rette dell’asilo nido.
Il Tribunale aveva riformato la decisione di primo grado, che, in accoglimento dell’opposizione, aveva revocato il decret