Decreto Sblocca Cantieri e Appalti 2019: calcolare la soglia di anomalia

Diverse sono le modifiche apportate dal Decreto Sblocca Cantieri al Codice degli Appalti e cercheremo qui, con questo articolo, di fare chiarezza sul tema “caldo” dell’individuazione della soglia di anomalia post Decreto Sblocca Cantieri. Oggi l’aggiudicazione si basa esclusivamente su calcoli matematici, approfondiamo con esempi pratici

Istruzioni operative sul nuovo metodo di aggiudicazione degli appalti
(ai sensi dell’art. 97 comma 2 del Codice Appalti modificato dal cd. Decreto Sblocca Cantieri)

 

 

Gare d’appalto: eliminata la lotteria

 

decreto sblocca cantieri soglia anomalia 2019La prima sostanziale differenza dal vecchio sistema è l’eliminazione della “lotteria”, cioè dell’estrazione, il giorno stesso della gara, del metodo di aggiudicazione.

Oggi l’aggiudicazione si basa esclusivamente su calcoli matematici anche se, vedremo, uno di questi è sicuramente frutto di fantasia del legislatore con il fine di impedire agli offerenti di poter “prevedere” il numero vincente. Unica distinzione che varia il procedimento matematico è dato dal numero dei partecipanti distinguendo tra “pari o superiore a 15” e “inferiore a 15”.

 

 

Esempio di calcolo per gara d’appalto con più di 15 partecipanti

 

Oggi vediamo, dal punto di vista pratico, il primo caso cioè con un numero di partecipanti ammessi, pari o superiore a 15 e nel nostro esempio pratico consideriamo n. 16 partecipanti.

 

Calcolo in 4 passaggi della soglia di anomalia 2019

 

  1. Calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
  2. Calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
  3. Calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);
  4. La soglia calcolata al punto c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b);

 

 

Punto a) – Media aritmetica dei ribassi percentuali

 

Nella pratica, ciò che descrive accuratamente il decreto al punto a) si traduce nell’eliminare il 10% delle offerte ammesse (numero arrotondato per eccesso) con i valori più alti e più bassi.

 

Esempio

IMPRESA OFFERTA

AA

8,536

BB

11,25

CC

7,58

DD

8,925

EE

9,2

FF

9,45

GG

5,525

HH 5,75
II 14,32
LL 13,13
MM

10,75

NN 11,3
OO 12,28
PP 8,43
QQ 7,65
RR

10,50

 

Le imprese partecipanti, in questo caso sono 16, per cui il 10% delle imprese da escludere sarebbe 1,6, arrotondato per eccesso 2.

Numero due imprese con ribasso più alto e numero due imprese con ribasso più basso da eliminare.

Vengono eliminate:

  • GG e HH come ribassi più bassi
  • e II e LL come ribassi più alti.

 

Le imprese rimaste in gara sono ora 12.

 

A questo punto si esegue la somma algebrica dei ribassi delle imprese rimaste.

La loro somma è pari a 115,851 (Somma dei ribassi ammessi)

 

La media è:   115,851 / 12 = 9,654 (non si prendono in esame cifre dopo la terza dopo la virgola).

 

Punto b) – Scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali

 

Il punto b) consiste nel fare la differenza fra le offerte che superano la predetta media, nel nostro caso sono:

 

  • BB 11,25 – 9,654 = 1,596
  • MM 10,75 – 9,654 = 1,096
  • NN 11,3 – 9,654 = 1,646
  • OO 12,28 – 9,654 = 2,626
  • RR 10,50 – 9,654 = 0,846

 

La somma degli scarti è quindi: 7,81

Di conseguenza, la media degli scarti è:   7,81 / 5 = 1,562

 

Punto c) – Calcolo della soglia di anomalia

 

Al punto c) si somma la media aritmetica dei ribassi ammessi e lo scarto medio aritmetico di cui al punto b), quindi:

9,654 + 1,562 = 11,216   e si ottiene così la soglia.

 

Punto d) – Aggiustamento del valore della soglia

 

Al punto d), moltiplicando le prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi ammessi si ottiene un valore considerato come percentuale da decurtare allo scarto medio aritmetico di cui al punto b).

Il nuovo valore ottenuto va decurtato a sua volta, dalla SOGLIA di anomalia e si ottiene la definitiva soglia di anomalia 2019 alla quale ci si deve avvicinare maggiormente con il proprio ribasso per essere gli aggiudicatari della gara d’appalto.

Somma dei ribassi ammessi:    115,851

Moltiplicazioni delle due cifre dopo la virgola:    8 x 5 = 40 (40%)

Scarto medio aritmetico:    1,562 – 40% = 0,937

Soglia di Anomalia:     11,216 – 0,937 = 10,279

 

icona mano che indica

Il ribasso offerto che si avvicina maggiormente alla Soglia di anomalia è il vincente.

Nel nostro esempio è FF con 9,45.
 

 

Ora, aggiungo che se la prima parte del calcolo per conoscere il valore per aggiudicare la gara è frutto di un sistema matematico che cerca di “mediare” un po’ tutte le offerte presentate, è vero che l’ultima parte, il punto d) per intenderci, sembra che sia un po’ affidata al caso, annullando completamente ogni sforzo di studio gara fatto dalle Imprese.

E’ vero, prendere due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi ammessi, moltiplicarli e del loro prodotto farne un valore in percentuale da sottrarre allo scarto medio aritmetico che a sua volta va decurtato alla Soglia di anomalia, fa pensare più che ad un attento studio sulle procedure matematiche per ottenere un giusto valore da attribuire alla gara da assegnare ad un impresa partecipante, ad un gioco di magia, ottenuto per non aver potuto esprimere una formula matematica che assegnasse più per merito che per fortuna l’appalto stesso.

In tutti i casi lo scopo di questa modifica è scritta nello stesso Art. 97 comma 2 del nuovo Codice Appalti  “[…] al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia dell’anomalia […]”.

 

 

A cura di Vittorio Gorreri

Martedì 30 Luglio 2019