Il giudice del gravame può omettere di pronunciare sui motivi di impugnazione proposti dall’appellante ritenendoli assorbiti dalla statuizione di nullità della sentenza di primo grado per difetto di motivazione?
Il giudice del gravame può dunque sostanzialmente negare l’effetto devolutivo dell’appello?
Il presente contributo, nel dare risposta a tale interrogativo, fornisce precisi spunti per l’adozione da parte del difensore della corretta ed efficace strategia processuale o linea difensiva.
Che cos’è l’appello
L’appello, che attiva il riesame del processo di primo grado, è un mezzo di gravame (rectius: un mezzo d’impugnativa), illimitato o a critica libera, con il quale si può denunciare qualsiasi vizio come causa d’ingiustizia della sentenza di primo grado ed al quale è coessenziale l’effetto devolutivo (si veda nota 1).
In altri termini, esso è un mezzo di gravame diretto a promuovere un riesame delle domande respinte con la sentenza impugnata.
Trattasi di un mezzo d’impugnazione, caratterizzato dalla verifica dell’operato del primo giudice (revisio prioris instantiae) e non dalla revisione della causa (novum judicium).
La CT Regionale effettua una revisio, ossia un controllo sulla correttezza della sentenza della CT Provinciale e non realizza un novum iudicium ovvero una nuova fase del giudizio.
L’attacco indispensabile, da portare alla sentenza della CT Provinciale ossia l’enunciazione precisa dei capi sfavorevoli della pronuncia della CT Provinciale, non è fine a se stesso ma è lo strumento per il riesame della controversia sui punti indicati dall’appellante (tantum devolutum quantum appellatum) (si veda nota 2).
Appello: l’effetto devolutivo
L’appello rappresenta un mezzo di gravame che attribuisce al giudice il potere di ridecidere, con gli stessi poteri dell’organo che ha emesso l’atto impugnato ed attraverso una nuova verifica di tutte le questioni che questo aveva già esaminato, con una pronuncia che ha natura ed effetto sostitutivi di q