Il nuovo regime fiscale agevolato delle OdV – Organizzazioni di Volontariato – per quanto riguarda l’imposta l’IRES e l’IVA entrerà in vigore a partire dall’anno di imposta 2020 (anno di imposta successivo all’avvio dell’operatività del Registro unico nazionale del terzo settore). Occorre intanto descrivere il regime transitorio per gli anni di imposta 2018 e 2019
Il nuovo regime fiscale agevolato delle OdV, le Organizzazioni di Volontariato per quanto riguarda l’imposta sul reddito (che è l’IRES) e l’Imposta sul valore aggiunto (IVA) è contenuto negli artt. 84 e 86 del D.lgs 117/2017 che entreranno in vigore a partire dall’anno di imposta 2020 (anno di imposta successivo all’avvio dell’operatività del Registro unico nazionale del terzo settore), con l’unica eccezione del 2° comma dell’art. 84 che è entrato in vigore sin dal 2018, come prevedono il 1° e il 2° comma dell’art. 104 dello stesso decreto.
PREMESSA
Prima di esaminare gli artt. 84 e 86 citati dobbiamo però descrivere il regime transitorio per gli anni di imposta 2018 e 2019 che deriva dalla lettera d) del 2° comma dell’art. 102 in combinato disposto col 2° comma dell’art. 104 del D.lgs 117/2017 che prevede che rimangano in vigore per i due anni di imposta citati il primo periodo del comma 2° ed il comma 4° dell’art. 8 della Legge 266/1991 per il resto abrogata dalla lettera b) del 1° comma dell’art. 102 del D.lgs 117/2017.
Il primo periodo del comma 2° dell’art. 8 della Legge 266/1991 prevede che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eventualmente effettuate dalle organizzazioni di volontariato (in primo luogo quelle riguardanti le attività commerciali e produttive marginali esercitate da esse a scopo di autofinanziamento) non sono operazioni imponibili