In caso di trust, solo una volta che si realizzerà l’effetto traslativo si potranno individuare con precisione gli effettivi beneficiari, così determinando l’aliquota in concreto applicabile in sede di tassazione indiretta. Ciò non esclude che, in alcune fattispecie, sia possibile valutare, sin da subito, se il disponente abbia avuto la volontà effettiva di realizzare, sia pure per il tramite del trustee, un trasferimento dei diritti in favore di terzo, con la conseguente applicabilità immediata dell’aliquota di volta in volta prevista. Il vincolo di destinazione non assume, tuttavia, un rilievo autonomo ai fini della segregazione del bene, se, come per esempio nel caso del trust autodichiarato, rimane nel patrimonio del disponente.
In caso di trust, solo una volta che si realizzerà l’effetto traslativo si potranno individuare con precisione gli effettivi beneficiari, così determinando l’aliquota in concreto applicabile in sede di tassazione indiretta.
Ciò non esclude che, in alcune fattispecie, sia possibile valutare, sin da subito, se il disponente abbia avuto la volontà effettiva di realizzare, sia pure per il tramite del trustee, un trasferimento dei diritti in favore di terzo, con la conseguente applicabilità immediata dell’aliquota di volta in volta prevista. Il vincolo di destinazione non assume, tuttavia, un rilievo autonomo ai fini della segregazione del bene, se, come per esempio nel caso del trust autodichiarato, rimane nel patrimonio del disponente.
In definitiva, si deve valutare caso per caso se la costituzione del trust sia o meno riconducibile alla donazione indiretta, considerando comunque che la segregazione, quale effetto naturale del vincolo di destinazione, non comporta alcun reale trasferimento o arricchimento, che si realizzeranno solo a favore dei beneficiari, successivamente tenuti al pagamento dell’imposta in misura proporzionale.
Che cos’è il Trust
Il trust è un istituto attraverso il quale un soggetto (settlor) trasferisce alcuni beni di sua proprietà ad altro soggetto (trustee), che ne diventa l’amministratore nell’interesse di un terzo soggetto (beneficiario).
Oggetto del trust possono essere beni immobili, beni mobili registrati, titoli di credito e partecipazioni societarie. Sotto il profilo causale, invece, possono esserci vari tipi di trust, dal trust successorio o donatorio, al trust di garanzia, al trust di famiglia, al trust di controllo di una società, solo per fare degli esempi.
La costituzione del vincolo di destinazione, tipico del trust, ha riflessi importanti anche sotto il profilo delle imposte indirette, di donazione, successione, ipotecaria e catastale.
Quadro normativo
L’istituto del trust, come evidenziato anche nella sentenza in commento, ha del resto ricevuto una propria disciplina ad opera del legislatore tributario (con la legge finanziaria per il 2007, n. 296/2006, per quel che riguarda l’imposizione diretta e con la legge n. 286/2006, per quel che riguarda l’imposizione indiretta).
L’art. 2 comma 47 del Dl n. 262/2006, convertito con modificazioni nella Legge 286/2006, ha infatti reintrodotto nel nostro ordinamento l’imposta di successione e donazione estendendone l’ambito di applicazione alla “costituzione di vincoli di destinazione”, categoria a cui sono riconducibili tutti quei negozi giuridici in virtù dei quali determinati beni sono destinati alla realizzazione di un interesse meritevole di tutela da parte dell’ordinamento giuridico, con effetti segregativi e limitativi della disponibilità dei beni medesimi.
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 31445 del 5/12/2018, è intervenuta sull’argomento, con una sentenza molto articolata, che cerca di mettere un punto al contrasto giurisprudenziale nato tra diversi orientamenti della stessa Sezione Tributaria.
I ricorsi dei contribuenti
Nel caso di specie, la Commissione Tributaria Provincial