La rilevanza penale della condotta del contribuente giustifica l’incremento delle sanzioni oltre il minimo edittale? L’irrogazione della sanzioni amministrative in misura maggiore rispetto al minimo edittale è legittima nell’ipotesi in cui la violazione contestata dall’Ufficio abbia anche un risvolto penale?
Quantificazione della sanzione
L’articolo 7 del D.Lgs n. 472/1997 contempla il principio secondo cui nella determinazione quantitativa della sanzione si deve aver riguardo, in primo luogo, alla gravità della violazione e che, a tale fine, occorre anche fare riferimento alle caratteristiche della condotta dell’agente, all’opera da lui svolta per l’attenuazione o l’eliminazione delle conseguenze e, per altro verso, alla personalità del trasgressore e alle sue condizioni economiche sociali.
Gli Uffici, nella determinazione delle sanzioni concretamente applicabili, devono non attestarsi sui limiti minimi normativamente previsti sfruttando integralmente il range edittale, dando puntuale applicazione alla disciplina delle sanzioni.
Graduare la misura delle sanzioni in relazione alla specificità della fattispecie e della violazione esaminata costituisce un obbligo normativo e non una facoltà.
Una sanzione adeguatamente commisurata alla gravità della condotta, all’opera svolta per eliminare o attenuare le conseguenze dell’illecito, alla personalità, alle condizioni economiche e sociali del contribuente, è necessaria per dare effettività ai principi di uguaglianza sostanziale ed equità che stanno a fondamento del sistema tributario.
Alla luce di tale assunto la rilevanza penale della condotta del contribuente giustifica l’incremento delle sanzioni oltre il minimo edittale?
L’irrogazione della sanzioni amministrative in misura maggiore rispetto al minimo edittale è legittima nell’ipotesi in cui la violazione contestata dall’Ufficio abbia anche un risvolto penale?
Incremento delle sanzioni oltre il minimo edittale
La violazione di norme tributarie può dare luogo ad un illecito penale o amminis