Le regole di garanzia stabilite dallo Statuto del Contribuente hanno valenza generale e non limitata ad ispezioni della Guardia di Finanza. L’articolo infatti riporta: “tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali” e poi fa riferimento alla “permanenza degli operatori civili o militari dell’amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente”. Vale lo stesso principio anche per i tributi locali?
La regole di garanzia dello Statuto del Contribuente e la sentenza della Cassazione
Le regole di garanzia, stabilite dall’art.12 della L. n. 212 del 2000, hanno valenza generale e non limitata ad ispezioni della Guardia di Finanza.
L’art. 12 è infatti letteralmente riferito a
“tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali”;
la norma si riferisce peraltro alla
“permanenza degli operatori civili o militari dell’amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente”.
L’art. 12, comma 7, in particolare, riguarda verifiche eseguite (non dalla sola Guardia di Finan