Fondo di garanzia: quando si può accedere senza merito creditizio

Segnaliamo alcune importanti novità operative da marzo 2019 sul fondo di garanzia per l’accesso ai finanziamenti da parte di PMI e professionisti: in particolare i casi in cui si accede al fondo senza avere “merito creditizio”, ad esempio è possibile per le start up innovative

A seguito della riforma del Fondo di Garanzia dal 15 marzo 2019 anche le PMI e i professionisti, che abbiano superato la valutazione del merito creditizio, sono ammessi alla garanzia pubblica. Tra le novità, è prevista in alcuni casi anche la possibilità di accedere al fondo senza valutazione del merito creditizio.

 

Fondo di Garanzia senza merito creditizio

E’ tuttavia previsto l’accesso al Fondo di Garanzia senza valutazione del merito creditizio in alcuni casi, fra i quali segnaliamo a titolo di esempio:

– le start up innovative e gli incubatori certificati qualora sull’operazione finanziaria non sia acquisita alcuna garanzia, reale, assicurativa o bancaria e il soggetto richiedente abbia preventivamente acquisito apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale il rappresentante legale o procuratore speciale dell’impresa o dell’incubatore ne attesta l’iscrizione nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese.

– e PMI e i professionisti, anche nel caso in cui la garanzia statale sia richiesta a fronte di operazioni di microcredito ovvero di operazioni finanziarie di importo ridotto, ossia le operazioni finanziarie di importo non superiore a 25.000 euro per singolo soggetto beneficiario, ovvero a 35.000 euro qualora la richiesta di garanzia sia presentata da un soggetto garante autorizzato.

Inoltre la valutazione economica finanziaria non viene svolta anche qualora la garanzia pubblica è richiesta per finanziamenti connessi alla misura agevolativa “Resto al Sud e per le operazioni finanziarie a rischio tripartito, la nuova modalità di intervento riservata alle operazioni di importo fino a 120.000 euro per le quali è prevista un’equa ripartizione del rischio tra Fondo, soggetto finanziatore e soggetto garante.

 

8 maggio 2019

Esclamativa Srl

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