L'e-commerce nel mirino del Decreto Crescita: una nuova Comunicazione Trimestrale

I gestori delle piattaforme digitali da luglio sono chiamati a nuovi adempimenti. A disporlo è il Decreto Crescita che ha previsto – tra l’altro – l’istituzione di una comunicazione periodica da cui si evincano i dati delle transazioni “a distanza” e i soggetti coinvolti.

Decreto Crescita 2019La disciplina delle vendita a distanza

I gestori delle piattaforme digitali da luglio sono chiamati a un nuovo adempimento. A disporlo è il Decreto Crescita nell’articolo 13 del D.L. 30/4/2019 n. 34.

Si concretizza con questa disposizione il recepimento della direttiva UE 2455/2017 sugli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni.

La normativa comunitaria in parte era già stata attuata dall’articolo 11-bis, commi da 11 a 15, del  DL n.135/2018, convertito nella Legge n.12/2019 che aveva già attribuito alle stesse piattaforme digitali che facilitano specifiche vendite a distanza di telefoni cellulari, tablet, computer e laptop, il ruolo di soggetti passivi di imposta.

In vista del completo recepimento completo della direttiva UE 2017/2245 è disposto il differimento al 1° gennaio 2021 dell’efficacia delle previsioni di cui al citato articolo 11-bis.

E’ evidente però che per facilitare il controllo e, dunque, l’emersione della base imponibile ai fini IVA collegata alla vendita a distanza utilizzare direttamente le piattaforme digitali la norma inserita nel Decreto Crescita pone degli obblighi di natura informativa a carico di dette piattaforme.

Nuova Comunicazione Periodica

In pratica, si è pensato di istituire una comunicazione periodica da cui si evincano i dati delle transazioni “a distanza” e i soggetti coinvolti.

Nello specifico il Decreto Crescita all’articolo 13 rubricato “Vendite di beni tramite piattaforme digitali” prevede una nuova disciplina per la vendita di beni tramite piattaforme digitali che dovrà essere applicata fino al 31 dicembre 2020.

Essa dispone che il soggetto passivo che facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale – una piattaforma, un portale o mezzi analoghi – la vendita a distanza di beni importati o la vendita a distanza di beni all’interno dell’Unione Europea debba presentare una comunicazione, secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da cui emergano i dati identificativi di ciascun fornitore, gli estremi della vendita posta in essere.

La comunicazione trimestrale è istituita, dunque, per monitorare e prevenire l’evasione legata al mondo delle transazioni on-line che sono sempre più uno strumento di uso frequente per reperire beni fra gli utenti con un profilo da internauta.

La comunicazione trimestrale è obbligatoria per gli anni 2019 e 2020, deve essere inoltrata all’Agenzia delle Entrate e presenta le seguenti peculiarità:

  • decorrenza: l’obbligo decorre dal mese di luglio 2019
  • scadenza: deve essere presentata entro il mese successivo a ciascun trimestre
  • oggetto: riguarda tutte le “vendite a distanza” di beni, sia che essi siano importati che venduti all’interno dell’Unione Europea.

Per ciascun fornitore nella nuova Comunicazione occorre indicare:

  • i dati identificativi: denominazione, residenza o domicilio, indirizzo di posta elettronica;
  • il numero totale delle unità vendute in Italia
  • il valore delle vendite, a scelta del contribuente, in termini di ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita

Nuove responsabilità

Dall’obbligo della comunicazione – secondo la previsione del comma 3 dell’art.13 del Decreto Crescita – non deriva solo un obbligo di natura informativa, ma anche una responsabilità relativamente al soggetto passivo che gestisce la piattaforma on-line.

Infatti, è a suo carico l’obbligo del versamento dell’IVA se non trasmette i dati presenti sulla piattaforma o li trasmette in modo incompleto qualora non riesca a dimostrare che l’imposta è stata assolta dal fornitore. Dunque, il soggetto passivo gestore del mercato virtuale diventa anche debitore di imposta solo in relazione a determinate vendite per le quali non esegue l’iter connesso alla nuova comunicazione in modo corretto e completo.

Infine, con il Decreto Crescita si differisce al 1 gennaio 2021 l’efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 11-bis, commi da 11 a 15, del DL n.135/2018.

Vendite a distanza

Per le vendite a distanza che hanno per oggetto telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop le piattaforme sono tenute all’invio dei relativi dati nel mese di luglio 2019, secondo modalità indicate dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate

Nello specifico quest’obbligo afferisce alle vendite dei beni sopraindicati avvenute tra la data di entrata in vigore della Legge n.12 del 11 febbraio 2019 e la data di entrata in vigore della disposizione inserita nel Decreto Crescita.

Ricordiamo che il DL n.119/2018 aveva prorogato la disciplina per l’applicazione ai fini IVA del REVERSE CHARGE riservata nello specifico alle cessioni di cellulari, tablet, laptop, cessione di gas e elettricità.

L’ingresso della nuova disciplina modifica la previsione della norma originaria, relativamente agli anni 2019 e 2020, come precisato nella relazione tecnica di accompagno al decreto.

Il cambio di rotta in qualche modo modifica la strada delineata inizialmente con lo scopo di attribuire il ruolo di debitore d’imposta anche ai soggetti passivi che mettono a disposizioni di terzi la propria piattaforma elettronica per la vendita a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop.

Infatti, la novità contenuta nel Decreto Crescita amplia la portata applicativa della disciplina delle vendite a distanza che, a differenza del passato, adesso è estesa a tutti i beni e non solo a specifiche tipologie (telefoni telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop) 

Gli effetti previsti

Gli effetti finanziari derivanti da questo intervento sono enunciati nella Relazione tecnica di accompagno al Decreto Crescita che di seguito riportiamo, possono essere così quantificati:

  • con riferimento alla vendita a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, sulla base della metodologia utilizzata per stimare il recupero di gettito nella relazione tecnica di accompagnamento alla Legge di Bilancio 2018 con riferimento al contrasto alle frodi IVA derivante dall’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria, si stima che, a fronte di un gettito evaso su base annua di 86,1 milioni di euro, sia possibile recuperare il 16,67% del gettito evaso derivante da frodi IVA (14,4 milioni di euro su base annua);
  • con riferimento alla vendita a distanza di altri beni (per un complessivo volume d’affari pari a 14,1 miliardi di euro), ipotizzando un tasso di “evasione senza consenso” pari all’11,85%, circa il 50% del tasso di economia sommersa stimato da Istat per il settore del commercio (pari al 23,7%), si stima che la base imponibile evasa sia pari a 1,7 miliardi di euro, cui corrisponde, all’aliquota ordinaria IVA del 22%, un gettito evaso su base annua pari a 367,6 milioni di euro. Sulla base della metodologia utilizzata per stimare il recupero di gettito nella relazione tecnica di accompagnamento al Dl 193/2016 con riferimento all’introduzione delle comunicazioni trimestrali delle fatture emesse e ricevute (spesometro), si stima un recupero di gettito pari al 12% del gettito evaso (44,1 milioni di euro su base annua).

 

a cura di Monica Greco

Venerdì 3 Maggio 2019