I soci lavoratori artigiani di un’impresa edile sub-appaltatrice, in quanto soggetti collegati agli interventi agevolati, possono essere destinatari della cessione del credito corrispondente alla detrazione “sismabonus+ecobonus” prevista per i lavori effettuati sui condomini; l’Agenzia delle entrate ha, inoltre, con un altro provvedimento definito le modalità di cessione dell’eco-bonus.
I soci lavoratori artigiani di un’impresa edile sub-appaltatrice, in quanto soggetti collegati agli interventi agevolati, possono essere destinatari della cessione del credito corrispondente alla detrazione “sismabonus+ecobonus” prevista per i lavori effettuati sui condomini; l’Agenzia delle entrate ha, inoltre, con un altro provvedimento definito le modalità di cessione dell’eco-bonus.
L’Agenzia delle Entrate, rispondendo a un’istanza di interpello veicolata nella risposta 109, del 18 aprile 2019 in materia di detrazione sisma-bonus + eco-bonus, ritiene sostanzialmente che anche la detrazione dell’80% per lavori condominiali può passare di mano due volte.
Va, inoltre, ricordato che con il successivo Provvedimento prot. n. 100372/2019, del 18 aprile 2019, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di cessione dell’eco-bonus spettante per i lavori effettuati sulle singole unità abitative
Il quesito
La società istante dichiara di aver acquisito da un condominio un credito fiscale derivante da “interventi che contribuiscono congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica”.
Più nello specifico, la società evidenzia, sia nell’istanza di interpello che nella documentazione integrativa acquisita, di aver acquisito un credito fiscale da un condominio, derivante dall’agevolazione “cd. sisma + eco-bonus (nuova agevolazione introdotta dalla legge di Bilancio per il 2018 che consente una detrazione dell’80-85% per condomini che eseguono interventi di miglioramento sismico contestualmente a quelli di risparmio energetico)”.
La società istante rappresenta, inoltre, di volere cedere il citato credito, nel limite di una sola ulteriore cessione succes