La Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 16-septies del Dl. n. 179 del 2012 nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche, la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta. Una prima analisi della complessa sentenza della Corte Costituzionale e dei suoi effetti pratici
La Corte Costituzionale, con la Sentenza 9 aprile 2019, n. 75, ha dichiarato incostituzionale l’art. 16-septies del Dl. n. 179 del 2012 nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche, la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24, si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta.
La Sentenza
La Corte Costituzionale, con la Sentenza 9 aprile 2019, n. 75, ha dichiarato incostituzionale la disposizione che posticipa il perfezionamento alle ore 7 del giorno successivo le notificazioni eseguite con modalità telematiche dopo le ore 21.
Nel caso di specie, nel corso di un giudizio civile di secondo grado, nel quale la società appellata aveva preliminarmente eccepito l’inammissibilità del gravame, in quanto notificato, a mezzo posta elettronica certificata, l’ultimo giorno utile, con messaggio inviatole alle ore 21:04 (con ricevute di accettazione e di consegna generate, rispettivamente, alle ore 21:05:29 e alle ore 21:05:32), in fascia oraria successiva alle ore 21 ed implicante quindi il perfezionamento della notifica alle ore 7 del giorno successivo, data in cui l’impugnazione risultava però