Dopo il debutto della fattura elettronica, entro martedì 30 aprile 2019 gli operatori dovranno trasmettere all’Agenzia delle Entrate il cosiddetto “esterometro” che riepiloga le operazioni compiute dal primo gennaio 2019 da e verso soggetti esteri.
Gli operatori devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto prevista all’articolo 1, comma 3-bis, D.lgs. 5.10.2015, n. 127, il cd. “Esterometro” che riepiloga le operazioni, compiute dal 1 gennaio 2019, da e verso soggetti esteri (operazioni transfrontaliere). Ma con alcune distinzioni.
Esterometro: soggetti obbligati e dati da comunicare
La comunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate deve contenere i dati relativi alle operazioni (sia attive che passive) intercorse tra soggetti passivi stabiliti in Italia e soggetti esteri, siano essi comunitari ed extracomunitari, a fronte dell’obbligo della fattura elettronica tra soggetti passivi residenti.
I soggetti passivi coincidono con la definizione disposta in materia di Iva, vale dire i soggetti domiciliati nel territorio dello Stato o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all’estero, ovvero una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetto domiciliato e residente all’estero, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute.
La circolare Assonime del 13.12.2018, n. 26, ha precisato che non rientrano tra i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato:
- i soggetti non residenti direttamente identificati (C.M. 13/E/2018);
- i soggetti non residenti che non hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia;
- i soggetti esteri che non sono in possesso di una partita Iva.
Nel modello approvato con Provvedimento delle Entrate 30.04.2018, art. 9.1, vanno incluse le seguenti informazioni:
- i dati identificativi del cedente/prestatore;
- i dati identificativi del cessionario/committente;
- la data del documento comprovante l’operazione;
- la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
- il numero del documento;
- la base imponibile;
- l’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.
Esterometro: soggetti esonerati dall’obbligo di comunicazione
I soggetti residenti esonerati dall’obbligo di segnalazione delle operazioni transfrontaliere coincidono, nella sostanza, con coloro che sono esclusi dall’obbligo della fattura elettronica.
Si tratta di:
- Contribuenti in regime di vantaggio;
- Contribuenti in regime forfettario;
- Produttori agricoli in regime di esonero;
- ASD in regime L. n. 398/91, con proventi conseguiti nel precedente periodo d’imposta non eccedenti € 65.000,00, nell’ambito dell’attività commerciale;
- Contribuenti soggetti all’invio dei dati fatture al Sistema Tessera Sanitaria (solo per il 2019 e con riferimento alle sole fatture soggette alla trasmissione con il sistema TS).
Operazioni escluse dalla comunicazione
Nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, prot. 89757 è stabilito che l’esterometro è facoltativo per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.
Trattasi infatti di operazioni già a conoscenza dell’Agenzia delle entrate in quanto transitate in dichiarazione doganale o SDI.
Pertanto, nel caso in cui le operazioni da e verso l’estero siano documentate da fattura elettronica, i dati di tali operazioni possono essere esclusi dall’obbligo in commento, fermo restando la facoltà di inviarli ugualmente.
A tal proposito è stato affermato che l’invio delle fatture verso operatori esteri attraverso lo SDI, non esime comunque il cedente-prestatore residente dall’invio di una copia cartacea della fattura al cessionario-committente non residente. In tal senso, si è espressa la Circolare Assonime del 13.12.2018, n. 26.
Secondo poi quanto disposto dall’art. 9.4 del provvedimento del 30.04.18, in caso di emissione delle fatture elettroniche nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, l’obbligo di trasmissione potrà essere assolto compilando il campo “codice destinatario” con il codice convenzionale composto da 7 “X”.
Invece, nell’ipotesi di indicazione all’interno della fattura elettronica della partita Iva italiana del soggetto estero, nel campo riservato al “codice destinatario” dovrà essere indicato un codice convenzionale composto da sette zeri.
L’Esterometro modifica gli obblighi comunicativi Intrastat?
Ci si è chiesti altresì se, con l’introduzione dell’Esterometro, continuasse a sussistere anche l’obbligo degli ELENCHI INTRASTAT riferiti alle cessioni ed agli acquisti intracomunitari e ciò sia nel caso in cui il venditore verso l’estero emette fattura elettronica (indicando il codice XXXXXXX) escludendo l’operazione dall’Esterometro, sia quando emette fattura cartacea includendo l’operazione nell’Esterometro.
La risposta al quesito è stata data dall’Agenzia delle Entrate nel corso di un incontro con la stampa specializzata.
In particolare, l’Amministrazione ha evidenziato che il Legislatore non ha disposto nulla in merito, con la conseguenza che restano in essere anche gli obblighi comunicativi INTRA.
L’obbligo di trasmissione degli elenchi non è stato dunque eliminato, in quanto il sistema di fatturazione elettronica rimane comunque carente dei dati statistici ISTAT forniti attraverso gli elenchi.
Frequenza e modalità di invio dei dati sule operazioni transfrontaliere
La normativa dettata dal Provvedimento Agenzia delle Entrate prot. 89757/2018, stabilisce che la trasmissione telematica ha cadenza mensile e va effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo:
- alla data di emissione, per le fatture emesse (attive);
- alla data di ricezione (data di registrazione della fattura d’acquisto), per le fatture ricevute (passive) entro l’ultimo giorno del mese successivo.
I dati delle fatture relative ad operazioni con soggetti residenti devono essere rappresentati in formato XML.
Il responsabile della trasmissione deve apporvi la firma elettronica (qualificata o basata su certificati emessi dall’Agenzia delle entrate), ovvero nel caso di invio del file XML tramite upload sull’interfaccia web del servizio “Fatture e Corrispettivi”, tramite il sigillo dell’Agenzia delle entrate.
La trasmissione del file XML, debitamente firmato, all’Agenzia delle entrate potrà avvenire alternativamente attraverso:
- Un sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello “web service” fruibile attraverso protocollo HTTPS;
- Un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basati su protocollo FTP;
- Un sistema di trasmissione per via telematica attraverso l’interfaccia web di fruizione del servizio “Fatture e corrispettivi” al quale è possibile accedere dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali Entratel o Fisconline, SPID o una CNS registrata ai servizi telematici.
Comunicazione delle operazioni transfrontaliere: casi particolari
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Operazioni attive transfrontaliere
La Circolare n. 13/E/2018, ritiene non incompatibile la possibilità di indirizzare una fattura elettronica a soggetti non residenti identificati in Italia, sempre che a questi sia assicurata la possibilità di ottenere copia cartacea della fattura ove ne facciano richiesta.
Per le operazioni effettuate nei confronti dei “soggetti non residenti identificati in Italia” i soggetti passivi Iva hanno l’obbligo, dal 1.1.2019, di emettere fatture elettroniche via SDL oppure di effettuare la “comunicazione dei dati delle fatture” ex art. 3-bis, art. 1, D.lgs. n. 127/2015. È dubbia, allo stato, la possibilità di far transitare attraverso il sistema SDI anche le fatture di acquisto transfrontaliere.
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Sistema Otello
In sede di prima applicazione della normativa ci si è chiesti se esercenti che emettono fatture per le operazioni previste dall’articolo 38-quater del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (c.d. “tax free shopping”) tramite il sistema OTELLO, fossero anch’essi esonerati anch’essi dall’Esterometro.
A tale riguardo va osservato che la Legge n. 205/2017, modificando l’articolo 4-bis del D.L. n. 193/2016, ha previsto che a decorrere dal 1º settembre 2018 l’emissione delle fatture relative alle cessioni di beni di cui all’articolo 38-quater del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come da ultimo modificato, deve essere effettuata dal cedente in modalità elettronica.
In considerazione di ciò, è stata emanata la determinazione 22 maggio 2018, n. 54088, nella quale, dato conto della realizzazione della versione aggiornata del sistema (denominata Otello 2.0), tra l’altro si è stabilito che:
- al momento dell’emissione, il cedente trasmette ad Otello 2.0, il messaggio contenente i dati delle fatture (e delle relative variazioni), mettendo a disposizione del cessionario il documento, in forma analogica o elettronica, contenente il codice ricevuto in risposta che ne certifica l’avvenuta acquisizione da parte del sistema (cfr. l’articolo 3);
- i dati di competenza dell’Agenzia delle Entrate trasmessi ad Otello 2.0 sono automaticamente messi a disposizione in apposita area riservata onde consentire, con un solo invio da parte del cedente, di assolvere anche gli adempimenti comunicativi di natura fiscale previsti dalla normativa vigente. […]
Dalla Risposta n. 8 del 7 febbraio 2019 dell’Agenzia delle Entrate emerge il principio secondo il quale, un unico adempimento (l’invio dei dati delle fatture emesse al sistema Otello 2.0) risulta satisfattivo di qualunque altra comunicazione di natura fiscale, tra cui anche l’Esterometro.
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Operazioni verso Livigno
Altro interrogativo ha riguardato la disciplina delle operazioni da e verso il Comune di Livigno. Ci si è domandati se andassero considerate come se effettuate da e verso l’estero e quindi soggette alle disposizioni previste per l’Esterometro.
La risposta delle Finanze è stata affermativa. Infatti, secondo l’Amministrazione finanziaria, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 633/1972, Livigno e Campione d’Italia non rientrano nel territorio dello Stato italiano. Conseguentemente, le operazioni svolte con soggetti residenti e stabiliti in tali Comuni si considerano operazioni transfrontaliere e rientrano tra quelle per le quali va trasmessa la comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere (c.d. “Esterometro”, disciplinato dall’art. 1, comma 3bis, del D.lgs. n. 127/15).
Al riguardo, è altresì precisato che poiché i soggetti residenti nei menzionati comuni sono identificati con un codice fiscale, per le operazioni in argomento l’operatore IVA residente o stabilito in Italia potrà predisporre e inviare la fattura elettronica al SdI valorizzando il campo del codice destinatario con il valore convenzionale “0000000” e fornire una copia (elettronica o analogica) al cliente: in tal modo non sarà più necessario inviare i dati di tali fatture con l’Esterometro.
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Soggetto inglese nel regime di piccole imprese
Con interpello 27.03.2019 è stata affrontata e risolta la tematica riguardante un imprenditore inglese operante nel regime delle “piccole imprese”.
Il soggetto inglese sprovvisto di partita IVA e quini non soggetto passivo IVA presta servizi di consulenza a soggetti passivi IVA italiani, e chiedeva di sapere se i clienti italiani avrebbero dovuto inserire le sue operazioni nell’Esterometro.
Secondo la risposta dell’Agenzia delle entrate tutti i soggetti passivi (o stabiliti) nel territorio dello Stato (di cui all’art. 1, c. 3 D.lgs. 127/2015) devono trasmettere telematicamente all’Agenzia i dati delle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (esteri), salvo quelle per cui è stata emessa bolletta doganale o fattura elettronica.
Pertanto, l’invio dell’Esterometro riguarda tutte le cessioni di beni/prestazioni di servizi verso e da soggetti esteri, senza ulteriori limitazioni, quindi a prescindere dalla natura del prestatore/cedente dalla rilevanza o meno ai fini IVA dell’operazione nel territorio nazionale.
In definitiva i committenti del piccolo imprenditore inglese devono effettuare la comunicazione dell’esterometro. Così come anche le operazioni che vedranno come controparte la Gran Bretagna, una volta uscita dall’Unione Europea, ricadranno nell’ambito dell’esterometro, poiché non è richiesta la trasmissione elettronica dell’autofattura.
Errata o mancata comunicazione delle operazioni transfrontaliere: le sanzioni
In caso di omessa o errata trasmissione dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa nella misura di euro 2 per ogni fattura (con un limite massimo di € 1.000 per trimestre).
È prevista una riduzione, pari alla metà della sanzione, applicabile anche al limite massimo per trimestre, se la regolarizzazione della violazione è effettuata entro 15 giorni dalla scadenza del termine della trasmissione (euro 1 per ogni fattura, con un limite massimo di euro 500).
In sostanza, si tratta delle stesse sanzioni previste per lo spesometro per le quali non si applica il cumulo giuridico e si rende applicabile il ravvedimento operoso di cui all’art. 13 D.lgs. n. 472/1997 (Risoluzione n. 104/E/2017).
In caso di scarto di un file inviato nei termini, sono concessi 5 giorni dalla data dello scarto per il rinvio senza applicazione di sanzione.
Inoltre la regolarizzazione della violazione ed il versamento della sanzione possono non essere contestuali.
a cura di Attilio & Antonino Romano
10 Aprile 2019
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