Detrazione IRPEF: salva anche senza la comunicazione all’ENEA

Non essendo prevista dalla legge, la mancata o tardiva trasmissione della comunicazione all’ENEA non comporta la perdita del diritto alla detrazione IRPEF spettante per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
Lo precisa l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019, conformemente al parere espresso dal Ministero dello sviluppo.

Non essendo prevista dalla legge, la mancata o tardiva trasmissione della comunicazione all’ENEA non comporta la perdita del diritto alla detrazione IRPEF spettante per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

E questo anche se la Legge di Bilancio 2018 (art. 1, comma 3, lett. b, n. 4, della legge 27 dicembre 2017, n. 205), abbia aggiunto nell’art. 16 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63 – concernente la proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili – il comma 2-bis, che vuole che siano trasmesse per via telematica all’ENEA le informazioni sugli interventi effettuati.

Lo precisa l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019, conformemente al parere espresso dal Ministero dello sviluppo.

Cambia, quindi, idea l’Amministrazione finanziaria, anche se a seguito di tale pensiero del MISE.

Il ravvedimento del fisco poteva, infatti, anche essere fatto prima, basti pensare che le decisioni di giurisprudenza avute di recente vanno verso la mancata applicazione della sanzione massima, ovvero della decadenza dal beneficio fiscale.

irpef - imposta sul reddito delle persone fisiche - aliquote e detrazioni

Peraltro, la trasmissione delle informazioni relative all’acquisto nel 2018 di elettrodomestici in classe energetica A+ (classe energetica A per i forni) sempreché collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2017, atteso che le relative spese danno diritto alla detrazione – attualmente pari al 50% delle spese sostenute, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, calcolata su un ammontare complessivo delle spese medesime non superiore a 10.000 euro – disciplinata dal comma 2 del citato art. 16 del D.L. n. 63 del 2013.

Per quanto concerne la rilevanza, ai fini fiscali, della trasmissione delle informazioni sugli interventi effettuati e, in particolare, l’eventuale perdita del diritto alla detrazione delle spese sostenute nel 2018 per i predetti interventi, in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni medesime, il Ministero dello sviluppo economico, con nota prot. n. 3797/2019, ha espresso l’avviso che la trasmissione all’ENEA delle informazioni concernenti gli interventi edilizi che comportano risparmio energetico prevista dal citato comma 2-bis dell’art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013, seppure obbligatoria per il contribuente, non determini, qualora non effettuata, la perdita del diritto alla predetta detrazione atteso che non è prevista alcuna sanzione nel caso non si provveda a tale adempimento.

Decisioni giurisprudenziali

Secondo il precedente orientamento dell’Agenzia delle entrate, nel caso fossero trascorsi i termini anche per poter effettuare la cd. “remissione in bonis”, l’omessa comunicazione all’ENEA avrebbe comportato la decadenza dall’agevolazione.

Di parere contrario la Commissione Tributaria Provinciale di Milano che, con la sentenza n. 5287/2 del 12 settembre 2017, ha precisato che “la decadenza dal beneficio della detrazione deve essere espressamente prevista dalla legge e che l’invio della documentazione all’ENEA non riveste il contenuto di vaglio o controllo, ma di una mera comunicazione formale e da essa non può discendere alcuna decadenza, ma può venire solo applicata una sanzione in misura fissa, così come prevista dall’art. 11 del D.Lgs. n. 471/97, per l’omesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme tributarie”.

Pertanto, la C.T. Prov. di Milano, conformemente a quanto aveva affermato la C.T. Reg. di Milano con la sentenza n. 853 del 9 febbraio 2015, ha affermato che l’omesso invio della documentazione all’ENEA non pregiudica la fruizione del bonus fiscale ma rende applicabile esclusivamente la sanzione da 250 a 2.000 euro prevista dall’art. 11 del D.Lgs. n. 471/97.

Decisione confermata anche dalla sentenza 5330/09/2018 della Ctr Lombardia, secondo cui il diritto del contribuente di usufruire della detrazione delle spese per gli interventi di riqualificazione energetica non può essere negata per il ritardo in un adempimento di natura formale (la comunicazione all’Enea entro 90 giorni dal fine lavori) poiché questo è certamente finalizzato a consentire il controllo sulla sussistenza dei presupposti per fruire della detrazione ma non costituisce il presupposto giuridico della legittimità dell’agevolazione fiscale, rappresentato invece dalla natura della spesa portata in detrazione e dall’effettivo sostenimento della stessa.

Adesso, invece, l’Agenzia delle entrate, dietro parere del MISE, afferma espressamente che la decadenza dal diritto alla detrazione IRPEF non viene prevista dalla normativa.

 

a cura di Vincenzo D’Andò

23 Aprile 2019