L’Ispettorato del lavoro ritorna sul tema dell’installazione di impianti audiovisivi o degli strumenti dai quali possa derivare un controllo dei lavoratori, chiarendo come bisogna comportarsi quando – pur non cambiando né le ragioni di installazione, né la struttura dell’impianto – cambia la titolarità dell’impresa, ad esempio per fusioni, cessioni, incorporazioni, affitto d’azienda o di ramo d’azienda
L’Ispettorato del lavoro ritorna – con la Nota n. 1881 dello scorso 25 febbraio 2019 – sul tema dell’installazione di impianti di videosorveglianza o degli strumenti dai quali possa derivare un controllo dei lavoratori, chiarendo come bisogna comportarsi quando – pur non cambiando né le ragioni di installazione, né la struttura dell’impianto – cambia la titolarità dell’impresa, ad esempio per fusioni, cessioni, incorporazioni, affitto d’azienda o di ramo d’azienda.
I chiarimenti dell’Ispettorato
Cosa succede all’assetto dell’impianto di videosorveglianza quando in azienda si verifica un cambio di titolarità dell’impresa che ha installato “impianti audiovisivi” ovvero “altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori”? A tale interrogativo risponde l’Ispettorato nazionale del lavoro con la Nota INL n. 1881 dello scorso 25 febbraio 2019.
Essendo il tema della regolarità della videosorveglianza