L’accertamento può essere emesso prima del termine di 60 giorni quando la società è dichiarata fallita, l’urgenza è correlata da un lato alla necessità dell’Erario di intervenire nella procedura di fallimento e dall’altra alla perdita della capacità di gestire il proprio patrimonio attribuibile al contribuente fallito. E’ quanto sostiene la Corte di Cassazione in una recente sentenza
L’accertamento può essere emesso prima del termine di 60 giorni quando la società è dichiarata fallita.
Tale urgenza è correlata da un lato alla necessità dell’Erario di intervenire nella procedura di fallimento e dall’altra alla perdita della capacità di gestire il proprio patrimonio attribuibile al contribuente fallito (Cass. n. 3294/2019).
Accertamento fiscale: valenza del contraddittorio
Sull’argomento in esame sovviene l’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, che stabilisce il diritto del contribuente sottoposto a verifica fiscale a presentare all’ufficio, entro 60 gg., osservazioni e richieste, che dovranno essere valutate dallo stesso ufficio impositore.
L’accertamento, in virtù delle garanzie contenute in tale norma, non può essere emesso prima della scadenza di tale termine, fatta eccezione per situazioni di particolare urgenza da motivare. Tale disposizione non contempla alcuna sanzione in caso di violazione, prevedendo una forma di contraddittorio differito rispetto alla verifica ovvero un contraddittorio preventivo da svolgere subito dopo il processo verbale e prima dell’emissione dell’accertamento.
Tale garanzia si applica a qualsiasi atto di accertamento con