La Corte di cassazione ribadisce il principio secondo cui al contribuente non possono essere richiesti gli atti ed i documenti già in possesso dell’Amministrazione Finanziaria…
Ai sensi dell’art. 32, DPR 29 settembre 1973 n. 600 gli uffici in sede di controllo possono:
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- invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti. Ai soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili può essere richiesta anche l’esibizione dei bilanci o rendiconti e dei libri o registri previsti dalle disposizioni tributarie;
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- inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti nonché nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati.
Come noto agli addetti ai lavori, a simili richieste va dato riscontro da parte dei contribuenti, ma è altrettanto vero che non sempre per ottemperare ad esse basta un click.
Proprio per questo, i professionisti si sentono spesso rivolgere la seguente: “perché l’amministrazione finanziaria ci domanda anche documenti che ha già?”
In un sistema fiscale che impone almeno una scadenza al mese, con invii di dati a vario titolo, dove i ritardi sono da sempre stati oggetto di sanzioni ed in cui si è faticato a far passare per i ritardi di breve durata ovvero per errori di limitata entità nel versamento il concetto di lieve inadempimento, in Giurisprudenza prima e legislativamente poi, la richiesta di documentazione già invia