E’ rilevante il comportamento che i contribuenti, e coloro che li rappresentano, tengono nel corso delle verifiche fiscali. Spesso, infatti, in virtù di un auspicato rapporto sereno tra verificatori e contribuente al rappresentante della società i verificatori chiedono notizie specifiche e mirate (ricarichi, sfridi, valore rimanenze, calcoli vari, etc.) che, è bene sapere, equivalgono a confessione, impedendo, in molti casi, qualsivoglia futura difesa. Costituisce prova – non indiziaria ma diretta – del maggior imponibile eventualmente accertato nei confronti della società la dichiarazione resa in sede di verifica dal legale rappresentante
E’ rilevante il comportamento che i contribuenti, e coloro che li rappresentano, tengono nel corso delle verifiche fiscali. Spesso, infatti, in virtù di un auspicato rapporto sereno tra verificatori e contribuente al rappresentante della società i verificatori chiedono notizie specifiche e mirate (ricarichi, sfridi, valore rimanenze, calcoli vari, etc.) che, è bene sapere equivalgono a confessione, impedendo, in molti casi, qualsivoglia futura difesa. Costituiscono prova – non indiziaria ma diretta – del maggior imponibile eventualmente accertato nei confronti della società le dichiarazioni rese in sede di verifica dal legale rappresentante.
Confessione stragiudiziale
Le dichiarazioni (si pensi alla interlocuzione telefonica tra il contribuente e i militari accertatori che assurge non a dichiarazioni rese ad un terzo, aventi come tali un valore meramente indiziario, ma a dichiarazioni rese alla parte) rese in sede di verifica dal legale rappresentate[1] di una società integrano una confessione stragiudiziale (Cassazione Sez. 6-5, ord. n. 22616 del 2014; Cassazione Sentenza 21 novembre 2018, n. 30031). Le dichiarazioni rese dal contribuente (in caso di società, dal legale rappresentante) in sede di verifica e risultanti dal verbale di constatazione costituiscono confessione stragiudiziale e, quindi, prova diretta e non indiziaria del maggior imponibile accertato, senza che occorra a tal fine la presenza del difensore (Cass. civ. Sez. V, 09/10/2015, n. 20259).
Le dichiarazioni rese in sede di verifica dal legale rapp