Introduzione
Lo scopo del presente intervento è quello di illustrare le regole per la compilazione del quadro RW da parte dei titolari effettivi di un trust. Svolgeremo la nostra analisi sulla scorta di un caso concreto.
Tizio e la sua famiglia sono persone fisiche fiscalmente residenti in Italia. Tizio è disponente mentre il coniuge e le figlie sono beneficiarie di un trust con trustee lussemburghese. Il trust risulta pertanto, fiscalmente residente in Lussemburgo. |
Si ricorda che è ancora possibile ravvedere l’annualità 2017 entro il 29 gennaio 2019 con il semplice pagamento delle imposte in misura fissa, attraverso una dichiarazione tardiva oppure con una integrativa di una dichiarazione già presentata entro i termini ordinari. Dopo tale data il ravvedimento potrà avvenire esclusivamente se la dichiarazione non è stata omessa e la sanzione per il quadro RW sarà pari al 3% che potrà essere ridotta ad un ottavo, ad un settimo o ad un sesto a seconda del momento in cui avviene il ravvedimento.
La disciplina del quadro RW per i titolari effettivi dei trust ante D.lgs. 90/2017
Introduzione
L’art. 9 della legge n. 97/2013 ha introdotto importanti modifiche alla disciplina del Modulo RW riscrivendo integralmente gli art. 4, 5 e 6 del D.L. n. 167/1990.
Un’importante novità era contenuta nel nuovo comma 1 dell’art. 4 D.L. 167/1990 secondo cui erano tenuti agli obblighi di dichiarazione i soggetti che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, risultavano titolari effettivi dell’investimento estero secondo quanto previsto dall’art. 1, co. 2, lettera u), e dall’allegato tecnico del D.Lgs. n. 231/2007.
I titolari effettivi nel caso del trust
Il punto 1.1.1 della C.M. n. 38/E del 23 dicembre 2013 ha approfondito all’epoca i nuovi obblighi di segnalazione nel quadro RW in capo al titolare effettivo. Anche nel caso dei trusts il concetto di titolare effettivo è mutuato dalla disciplina antiriciclaggio.
Il provvedimento Prot.2013/151663 del 18 dicembre 2013 ricorda che esistono le seguenti tre casistiche di titolare effettivo:
1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio di un’entità giuridica;
2) se le persone che beneficiano dell’entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l’entità giuridica;
3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25% o più del patrimonio di un’entità giuridica.
Si veda la successiva Tabella di sintesi.
TITOLARE EFFETTIVO in caso di trust – ante D.Lgs. 90/2017 D.Lgs. 231/2007 - Art. 2 dell’allegato tecnico |
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Per le Entità giuridiche, come fondazioni o istituti giuridici come trust |
con beneficiari determinati |
la persona o le persone giuridiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio di un'entità giuridica |
con beneficiari non determinati |
la categoria di persone nel cui interesse principale e' istituita o agisce l’entità giuridica |
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la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25% o più del patrimonio di un'entità giuridica. |
Esaminiamo di seguito le tre diverse casistiche.
Caso A): i beneficiari individuati
Il primo punto dell’art. 2, comma 2 dell’allegato tecnico ora abrogato del D.lgs. n.231/2007 stabiliva che “se i futuri beneficiari sono già stati determinati”, erano considerati titola