Torniamo sul tema dell’applicabilità della scissione dei pagamenti e dell’esercizio della detrazione IVA, con riferimento ad approviggionamenti suscettibili di IVA monofase. Esaminiamo due pronunce dell’Amministrazione finanziaria nelle quali è stata sindacata fortemente l’interpretazione secondo cui, una volta enucleata l’IVA dall’imponibile, all’operazione sottostante inizialmente ricadente nell’ambito applicativo del regime speciale “monofase”, sarebbero applicabili le regole ordinarie della “scissione dei pagamenti” e della detrazione
Nel mese di marzo dello scorso anno nelle pagine di questo sito è stata approfondita l’applicabilità della cosiddetta “scissione dei pagamenti”, e dell’esercizio della detrazione IVA, con riferimento ad approvvigionamenti suscettibili ad IVA monofase.
Lo spunto dell’intervento era stato fornito dalla prassi amministrativa di alcuni operatori in regime IVA monofase (avvalendosi di quanto consentito dalla normativa settoriale di alcuni regimi speciali[1]) di addebitare i compensi con IVA “esposta” e di richiedere perciò al cliente l’applicazione delle regole ordinarie IVA in luogo di quelle proprie del regime monofase.
Sul piano pratico, la questione da approfondire era quindi se, una volta emessa la fattura con IVA “esposta”, detta circostanza abilitasse di per sé chi riceve il documento ad applicare la “scissione dei pagamenti” [2], ricorrendone i presupposti soggettivi[3], e ad esercitare la detrazione dell’imposta, ancorché l’operazione sottostante avesse natura “monofase”[4].
Infatti, in base a talune chiavi interpretative, qualora il committente utilizzi direttamente il servizio soggetto ad IVA monofase e non sia pertanto qualificabile come rivenditore o comunque soggetto partecipante alla catena distributiva-produttiva del servizio, laddove, in base alle norme settoriali, venga emessa fattura con IVA esposta, dovrebbe applicarsi il regime ordinario IVA, facendo quindi venir meno la portata speciale del regime monofase.
E’ utile quindi in proposito esaminare due recenti pronunce dell’Amministrazione finanziaria nelle quali è stata sindacata fortemente l’interpretazione secondo cui, una volta enucleata l’IVA dall’imponibile, all’operazione sottostante inizialmente ricadente nell’ambito applicativo del regime speciale “monofase”, sarebbero applicabili le regole ordinarie della “scissione dei pagamenti” e della detrazione.
Applicazione della scissione dei pagamenti per le fatture IVA monofase con IVA esposta – Esercizio della detrazione
In relazione all’applicazione oggettiva della scissione dei pagamenti per le operazioni ricadenti dell’ar