Per i servizi di telecomunicazione resi a fronte dell’utilizzo di carte SIM o smart card cedute dal titolare dell’autorizzazione amministrativa all’esercizio di servizi di telecomunicazione trova applicazione il cosiddetto sistema IVA “monofase”: in genere, dunque, le carte SIM sono fatturate senza enucleazione dell’IVA. In deroga alla prassi riportata, alcuni importanti operatori di telecomunicazione di rilevanza nazionale hanno modificato il sistema di fatturazione addebitando le carte SIM con IVA al 22% “esposta” per le operazioni soggetti a split payment
Come noto, per i servizi di telecomunicazione resi a fronte dell’utilizzo di carte SIM o smart card cedute dal titolare dell’autorizzazione amministrativa all’esercizio di servizi di telecomunicazione trova applicazione il cosiddetto sistema IVA “monofase” di cui all’art.74, comma 1, lettera d), del DPR 633/72[1].
In genere, dunque, le carte SIM sono fatturate senza enucleazione dell’IVA (cosiddetto regime IVA “monofase”) e con l’annotazione che trattasi di “Importi comprensivi di IVA art. 74, 1° comma lett. d) D.P.R. 633/1972”.
Tuttavia, in deroga alla prassi riportata, alcuni importanti operatori di telecomunicazione di rilevanza nazionale hanno modificato il sistema di fatturazione addebitando le carte SIM con IVA al 22% “esposta”, specificando che trattasi di “Imponibile 22% – fatturazione ai sensi dell’art.4, co.1 del DM 24 ottobre 2000 n. 366”.
La gestione di tali addebiti ha suscitato delle incertezze da parte degli intestatari delle fatture sotto diversi punti di vista.
In primo luogo, proprio in relazione al rinvio normativo all’art.4 del DM 366/2000, ci si è chiesto se fosse corretta la procedura dell’emissione della fattura pur se non espressamente richiesto dal cliente, come invece previsto dalla disposizione.
Inoltre, è stata posta la questione se, una volta emessa la fattura con IVA “esposta”, detta
per le operazioni ricadenti nella regolamentazioni di tale DM circostanza abilitasse o no il ricevente all’esercizio della detrazione dell’imposta, indipendentemente dalla natura originaria “monofase” dell’operazione.
Infine, per i soggetti interessati dalla cosiddetta “scissione dei pagamenti”[2], è stata ravvisata la necessità di indicazioni con riferimento alla condotta da tenere in ordine applicabilità o no del regime.
In merito alla questione, è utile far presente quanto appresso.
Esposizione dell’IVA e portata applicativa dell’art. 4 del DM 366/2000
In base a quanto previsto dall’art.4, comma 1, penultimo periodo, del DM 366/2000 (cosiddetto “decreto settoriale”, «per le predette operazioni (vale a dire la vendite di mezzi tecnici per la fruizione di servizi di telecomunicazione, ndr), l’imposta non deve essere comunque indicata, nei documenti eventualmente rilasciati separatamente dal corrispettivo della prestazione, salvo che per quelle effettuate dal titol