In caso di operazione erroneamente assoggettata ad IVA (nella specie ad un'aliquota eccedente quella applicabile) non è ammessa la detrazione dell'imposta pagata e fatturata, atteso che, ai sensi dell'art. 19 del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633, l'esercizio del relativo diritto presuppone l'effettiva realizzazione di un'operazione assoggettabile a tale imposta nella misura dovuta.
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 26749 del 23/10/2018, ha chiarito i limiti di detraibilità dell’Iva eccedente l’aliquota correttamente applicabile.
Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate ricorreva per la cassazione della sentenza, con la quale la CTR, in controversia relativa ad impugnazione di avviso di accertamento ai fini IVA per l'anno di imposta 2003, aveva rigettato l'appello proposto dall'ufficio, sostenendo che, in assenza di pregiudizio per l'Erario, doveva ritenersi illegittima la ripresa a tassazione dell'IVA risultante da fatture relative ad operazioni di smaltimento di rifiuti in cui era applicata un'aliquota maggiore (20 per cento) di quella (del 10 per cento) prevista.
L’Amministrazione finanziaria sosteneva quindi la CTR aveva errato nel ritenere detraibile, da parte della società contribue