Quando si paga il bollo addebitato in fattura
Il pagamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre deve essere effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo: è quanto stabilito dal D.M. 28.12.2018 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7.1.2019, n. 5) che, modificando l’articolo 6, comma 2, del DM 17 giugno 2014 (Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici e alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto), ha stabilito che il versamento del bollo deve essere effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo al termine del trimestre.
L’articolo 6 definisce in che modo deve essere versata l’imposta di bollo su libri, registri e altri documenti rilevanti ai fini fiscali, stabilendo, innanzitutto, che sui documenti informatici fiscalmente rilevanti il tributo deve essere corrisposto mediante F24 con modalità esclusivamente telematiche.
Per effetto delle modifiche introdotte dal DM 28 dicembre 2018, il nuovo comma 2 dell’articolo 6 stabilisce che il pagamento dell’imposta relativa agli atti, ai documenti e ai registri emessi o utilizzatidurante l’anno avviene in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Con specifico riferimento invece alle FATTURE ELETTRONICHE si prevede che – con riferimento alle fatture emesse dall’1.1.2019 - il versamento dell’imposta relativa alle e-fatture emesse in ciascun trimestre solare deve essere eseguito entro il giorno 20 del primo mese successivo.
Per consentire il pagamento, l’Agenzia del