Si assiste in questi giorni soprattutto sui social network (come il Gruppo Facebook del commercialista Telematico) ad innumerevoli discussioni circa la data che deve comparire sulla fattura elettronica come data di formazione del documento dopo le modifiche apportate all’art. 21 del DPR 633/72 che entreranno in vigore il 1° luglio 2019.
Le opinioni sono contrastanti e l’Agenzia Entrate ancora non si è espressa in modo definitivo.
Pur facendovi rimanere al termine di questo articolo sicuramente nel dubbio, al di là della mia personale posizione in merito, vorrei sottoporvi alcune riflessioni.
Come sappiamo l’art. 11, comma 1, del D.L. 119/2018 convertito dalla Legge 136/2018, introduce, con la lettera a), nel comma 2 dell’art. 21 del DPR 633/72 la lettera g-bis) che così dispone in merito ai dati obbligatori da indicare in fattura: “g-bis) data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura”; con la lettera b) invece modifica il comma 4) dello stesso art. 21 disponendo che “La fattura è emessa entro dieci giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6”.
Entrambe le modifiche all’art. 21 entrano in vigore il 1° luglio 2019, c