Entro il prossimo 17 dicembre 2018 scadrà il termine per il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva sul TFR e la normativa ha subito un cambiamento a far data dall’anno 2015 che ha portato alla modifica dell’aliquota di tassazione, che è passata dall’ 11% al 17%. Facciamo il punto della situazione…
Premessa generale
Entro il prossimo 17 dicembre 2018 scade il termine per il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva sul TFR e la normativa ha subito un cambiamento a far data dall’anno 2015 che ha portato alla modifica dell’aliquota di tassazione, che è passata dall’ 11% al 17%.
Nota: l’adempimento è a carico del datore di lavoro solo nel caso in cui il TFR sia stato mantenuto in azienda o per le aziende con almeno 50 dipendenti se destinato al Fondo di Tesoreria dell’INPS (per i lavoratori aderenti ad una forma pensionistica complementare il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva potrà riguardare esclusivamente le quote di rivalutazione annuale del TFR relative al fondo maturato fino al 31.12.2006 mantenute in azienda). Nel TFR accantonabile e quindi rivalutabile, non sono ovviamente da considerare le quote di TFR che dal 1° marzo 2015 e fino al 30 giugno 2018 sono state riscosse mensilmente in busta paga come Quota Integrativa della Retribuzione (Qu.I.R.”) (commi 26-34 dell’art. 1 della citata Legge di Stabilità 2015). |
La normativa in materia di “tassazione del Trattamento di fine rapporto” ne prevede la scomposizione in due entità economiche di natura diversa:
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- la prima di natura finanziaria caratterizzata da una rivalutazione come previsto dall’art. 2120 del codice civile;
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- la seconda invece, pari al trattamento depurato dall’imposta sostitutiva, costituisce la vera e propria quota di Tfr da elargire al lavoratore.
Nota: l’articolo 2120 del codice civile prevede che il fondo TFR ogni anno sia incrementato di una quota capitale e di una finanziaria (quest’ultima va calcolata applicando al fondo TFR accantonato al 31 dicembre dell’anno precedente un coefficiente composto da un tasso fisso dell’1,5% e da uno variabile pari al 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente). Tal |