La Corte di Cassazione, con la sentenza n.18934 del 17 luglio 2018, demanda all’Ufficio il metodo di accertamento da applicare.
Infatti, "In tema di accertamento tributario, rientra nel potere dell'Amministrazione finanziaria, nell'ambito della previsione di legge, la scelta del corrispondente metodo da utilizzare, di cui il contribuente può dolersi solo se gliene derivi un pregiudizio sostanziale" (Cass. 2872/17).
Inoltre, l'Amministrazione Finanziaria è legittimata a fare ricorso ad accertamento analitico pur in contesto di inattendibilità contabile: "in tema di accertamento dei redditi di impresa ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, la ricorrenza dei presupposti per l'accertamento induttivo (anche nella ipotesi di inattendibilità dell'intera contabilità) non comporta l'obbligo dell'ufficio di avvalersi di tale metodo di accertamento, ma costituisce una mera facoltà che non preclude, pertanto, la possibilità di procedere ad una valutazione analitica dei dati comunque emergenti dalle scritture dell'imprenditore" (Cass. 12904/08).
Breve nota
Il giudice tributario, chiamato a valutare l’atto di accertamento emesso dall’ufficio, ha l’obbligo di verificare la sussistenza dei presupposti diversi che hanno portato l’ufficio ad adottare lo strumento analitico ovvero induttivo. Il giudice, non può, però, modificare la modalità di accertamento utilizzata.
Ancora una volta, in questo senso, si e