Per incertezza normativa oggettiva tributaria deve intendersi la situazione giuridica caratterizzata dall’impossibilità d’individuare, con sicurezza ed univocamente, la norma giuridica che disciplina il caso di specie. Deve quindi sussistere insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso il procedimento d’interpretazione normativa, riferibile non già ad un generico contribuente, o a quei contribuenti che per la loro perizia professionale siano capaci di interpretazione normativa qualificata, e tanto meno all’Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell’ordinamento cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione
Per incertezza normativa oggettiva tributaria deve intendersi la situazione giuridica caratterizzata dall’impossibilità d’individuare, con sicurezza ed univocamente, la norma giuridica che disciplina il caso di specie.
Deve quindi sussistere insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso il procedimento d’interpretazione normativa, riferibile non già ad un generico contribuente, o a quei contribuenti che per la loro perizia professionale siano capaci di interpretazione normativa qualificata, e tanto meno all’Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell’ordinamento cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione.
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 21307 del 29/08/2018, ha chiarito quali sono i presupposti in presenza dei quali poter invocare la disapplicazione delle sanzioni tributarie.
Nel caso di specie, il contribuente ricorreva per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che, nell’ambito di una controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento, recante il recupero a tassazione della plusvalenza derivante dalla cessione a titolo oneroso della quota del 50% di terreni con annessi fabbricati rurali, in parziale accoglimento dell’appello del contribuente, aveva confermato la legittimità del recupero, annullando però la relativa sanzione amministrativa, a causa dell’incertezza normativa di riferimento. |
La CTR aveva disapplicato la sanz