Decreto fiscale: i nuovi termini di registrazione delle fatture emesse

Il decreto legge n. 119/2018 contiene numerose disposizioni riguardanti gli obblighi contabili ai fini Iva. In particolare, in seguito all’obbligatorietà della fattura elettronica, il Legislatore si è preoccupato di semplificare alcuni adempimenti, ed in primis gli obblighi di registrazione delle fatture emesse

registrazione delle fatture emesseIl decreto legge n. 119/2018 contiene numerose disposizioni riguardanti gli obblighi contabili ai fini Iva. In particolare, il legislatore si è preoccupato di semplificare alcuni adempimenti, ed in primis gli obblighi di registrazione delle fatture emesse.

E’ stato modificato l’art. 23 del D.P.R. n. 633/1972. La rubrica della disposizione in rassegna è la seguente: Disposizioni di semplificazione in tema di annotazione delle fatture emesse”. Il legislatore ha così concesso un termine più ampio ai contribuenti per effettuare la registrazione ai fini Iva delle predette fatture. Il nuovo termine è compatibile con la chiusura della liquidazione periodica, cioè consente di liquidare correttamente l’imposta sul valore aggiunto di periodo.

Prima dell’intervento normativo in rassegna i contribuenti avevano a diposizione solo quindici giorni per effettuare la registrazione delle fatture emesse. Se l’annotazione fosse stata effettuata, sia pure nel rispetto del predetto termine, in un periodo di liquidazione successivo, la registrazione avrebbe dovuto essere effettuata con riferimento alla data di emissione del documento.

In buona sostanza l’Iva a debito evidenziata nella fattura avrebbe dovuto concorrere alla liquidazione periodica relativa al periodo durante il quale l’operazione avrebbe dovuto considerarsi effettuata. Ad esempio se la fattura è stata emessa in 28 gennaio 2018, ed annotata il 12 febbraio del mese successivo, l’Iva a debito avrebbe dovuto partecipare alla liquidazione periodica di gennaio.

Ora, in base al testo novellato dell’art. 23, le fatture devono essere annotate nell’apposito registro entro il giorno quindici del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. Il legislatore ha così sostituito il riferimento alla data di emissione del documento con il riferimento al momento di effettuazione dell’operazione.

Si consideri ad esempio il caso in cui la merce sia stata venduta e consegnata il 2 ottobre 2019. La fattura può essere registrata entro il 15 novembre del 2019. Tuttavia l’Iva a debito partecipa alla liquidazione periodica del mese di ottobre, cioè del periodo durante il quale il tributo è divenuto esigibile. La consegna della merce, avvenuta ad ottobre, indica il momento in cui l’operazione si considera effettuata, ed in coincidenza con questo momento sorge il debito del contribuente nei confronti dell’erario.

La possibilità di effettuare la registrazione nel libro delle fatture emesse, ben quarantatré giorni dopo l’emissione, rappresenta una semplificazione meramente contabile non in grado di influenzare l’insorgenza del debito nei confronti dell’erario. In tal modo il contribuente avrà più tempo a disposizione per espletare l’adempimento della registrazione.

Il legislatore non ha fornito alcuna specifica indicazione circa la decorrenza della novità. Il decreto legge – n. 119/2018 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre scorso. Pertanto la sua entrata in vigore coincide con il successivo giorno 24. Da questa data in avanti sarà possibile annotare le fatture entro il giorno quindici del mese successivo a quello di riferimento.

Si osservi come il giorno quindici sia perfettamente compatibile con la chiusura della liquidazione periodica. Il contribuente sarà dunque in grado di far confluire l’Iva in rassegna, nel periodo di liquidazione precedente allorquando l’operazione si considera ai fini Iva effettuata.

La semplificazione in rassegna sarebbe stata comunque utile, ma si “colloca” in un quadro normativo di riferimento in completa evoluzione. Ciò dopo l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica anche tra privati. Il Sistema di Interscambio assicura la perfetta e piena tracciabilità di ogni operazione.

Non avrebbe avuto senso continuare a prevedere un termine di registrazione così limitato come quello che non consentiva, in passato, di superare i quindici giorni rispetto al momento di emissione della fattura attiva.

Nicola Forte

8 novembre 2018